La mancata risposta alle comunicazioni inviate dall’Amministrazione finanziaria, a seconda dei casi, potrà essere ragione per l’inserimento del contribuente nella lista dei soggetti da controllare o per l’emissione di accertamenti automatizzati.
Per promuovere l’adempimento spontaneo, in linea con le indicazioni dell’OCSE, l’Agenzia delle Entrate si è attivata per comunicare preventivamente ai contribuenti eventuali anomalie riscontrabili dai sistemi informativi dell’anagrafe tributaria. Nel 2016, l’Amministrazione invierà a mezzo pec o per posta ordinaria diverse comunicazioni cui la mancata risposta del contribuente potrà avere effetti diversi.
Comunicazioni nei confronti di soggetti passivi IVA e conseguenze per la mancata risposta.
Nel corso del 2016 riceveranno comunicazioni i soggetti passivi IVA che:
– nel corso del 2011 risulterebbero aver percepito in qualità di “esercenti”, senza dichiararle, somme raccolte per pezzo di slot machine;
– dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d’imposta nel mod. 770/S, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti nel 2012;
– dall’incrocio dei dati dichiarati nel 2013 e quelli acquisti dall’Agenzia delle Entrate in virtù dello spesometro presentano anomalie;
– dal sistema informatico dell’Amministrazione presentano particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Nella Circolare è chiarito che tali comunicazioni saranno trasmesse entro il primo semestre 2016;
– sulla base del confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA per il 2015 con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA dello stesso anno, risulterebbero non aver presentato la dichiarazione ai fini IVA o aver presentato la stessa con la compilazione del solo quadro IVA. Nella Circolare è chiarito che tali comunicazioni saranno trasmesse entro il secondo semestre 2016.
Nella Circolare è sottolineato che il confronto tra contribuente ed Agenzia sarà agevolato dalla messa a disposizione sul cassetto fiscale dei documenti utili a chiarire gli elementi di anomalia segnalati. Qualora, tuttavia, il contribuente non dia riscontro alla comunicazione ricevuta “sia in termini di mancato ravvedimento operoso che di mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata” la mancata risposta “costituirà elemento di valutazione per l’inserimento [del contribuente] nei piani annuali di controllo”.
Comunicazione unica a persone fisiche e imprese individuali
Nel 2016 l’Amministrazione sperimenterà l’invio di una comunicazione unica a persone fisiche e imprese individuali, per le quali nel corso dell’anno 2012 siano emerse una o più anomalie dichiarative in merito a più criteri, quali:
(i) redditi da locazione immobiliare,
(ii) redditi di lavoro dipendente,
(iii) redditi derivanti da assegni divorzili,
(iv) quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni patrimoniali relativi all’impresa,
(v) redditi di partecipazione,
(vi) redditi di capitale e
(vii) redditi diversi.
In caso di mancata risposta alla comunicazione o nell’ipotesi in cui il confronto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria si concluda infruttuosamente, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle riscontrate anomalie, potrà “effettuare accertamenti automatizzati, incrementando così in modo consistente il numero di posizioni controllate ed accorciando il tempo trascorso tra l’anno d’imposta controllato e la notifica dell’avviso di accertamento”.
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