All’imputato, nel procedimento penale, non è consentito l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione, né per la presentazione di atti (istanze, memorie)  

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Il fatto

Il Tribunale di Pescara condannava P. F., all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 496 grammi di hashish (da cui erano ricavabili 2.444 dosi medie giornaliere) e 5 grammi di marijuana (da cui erano ricavabili 27 dosi medie giornaliere).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello de L’Aquila che, a sua volta, aveva confermato quella pronunciata dal giudice di prime cure, proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, adducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e all’art. 24 della Costituzione per omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia in quanto quest’ultimo aveva inviato due giorni prima dell’udienza, a mezzo PEC, istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale e la Corte di appello aveva emesso sentenza senza motivare in merito al mancato accoglimento della stessa tenuto conto altresì del fatto che, se, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza, il difensore, giunto in udienza, aveva avuto modo di verificare che l’istanza non era stata inserita dalla cancelleria all’interno del fascicolo processuale, la Corte territoriale, dal canto suo, pur avendo già letto il dispositivo, aveva riaperto il verbale disponendo che la documentazione relativa al legittimo impedimento venisse allegata al verbale, e dunque il  mancato inserimento dell’istanza inviata a mezzo PEC aveva quindi pregiudicato l’intero processo; 2) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato con riferimento alla finalità di spaccio della sostanza e in relazione alla mancata riqualificazione del reato in violazione dell’art. 73, comma 4, DPR 309/90.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Gli ermellini osservavano in particolare come il primo motivo fosse manifestamente infondato atteso che, nel procedimento penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni né presentare istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 3, n. 7058 dell’11/02/2014, Rv. 258443, con specifico riferimento ad un’istanza di rinvio per legittimo impedimento; vedi anche Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, P.v. 263189, con riferimento ad una istanza di rimessione in termini) giacchè, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2, cod. proc. pen. e della legge n. 221 del 2012, di conversione del dl. n. 179 del 2012), l’utilizzo della PEC è consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702).

Tal che se ne faceva conseguire che all’imputato, nel procedimento penale, non è – allo stato – consentito l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione, né per la presentazione di atti (istanze, memorie) e dunque nessuna censura può essere dedotta dall’imputato quanto alla lamentata omissione della Corte di appello avendo egli stesso scelto una forma di comunicazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento non consentita.

Del resto, osservava sempre la Corte in questa pronuncia, tenuto conto che, per espressa previsione dell’art. 420-ter, commi 1, 2 e 5, cod. proc. pen., il giudice è tenuto – anche d’ufficio – a prendere atto dell’esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del difensore quando gli risulti, in qualsiasi modo, o comunque appaia probabile, che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, se l’istanza in oggetto – pur irricevibile – fosse stata cionondimeno portata a conoscenza della Corte di appello tempestivamente, ovvero prima della celebrazione dell’udienza de qua, sarebbe stato comunque necessario valutarla mentre ciò, nel caso in esame, non è avvenuto, come ammesso dallo stesso difensore.

Pure il secondo motivo veniva reputato manifestamente infondato e generico perché reiterativo di motivi di appello in ordine ai quali la Corte territoriale aveva ampiamente motivato.

Si sottolineava a tal proposito come la Corte d’Appello avesse esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz’altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento sottolineando che la destinazione allo spaccio era da ritenersi provata alla luce dell’importante quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato già frazionato in dosi.

Infine, quanto alla riconducibilità della condotta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, DPR 309/90, si faceva presente come la Corte territoriale avesse sottolineato puntualmente che già il Tribunale, pur essendo contestata nell’imputazione la fattispecie di cui al comma 1 del suindicato DPR, aveva comunque ritenuto sussistente la fattispecie invocata, partendo da una pena base di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa, di molto inferiore rispetto a quella prevista dal comma 1.

Conclusioni

La sentenza summenzionata è sicuramente interessante nella parte in cui si asserisce che all’imputato, nel procedimento penale, non è – allo stato – consentito l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione, né per la presentazione di atti (istanze, memorie).

Tale enunciazione, difatti, cristallizza il diritto vivente, oltre quello normativo, che non consente all’imputato, nemmeno per il tramite del suo difensore, di avvalersi della p.e.c. per lo svolgimento di attività difensiva nel procedimento penale in cui assume tale ruolo.

Sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore intervenga al fine di consentire anche all’imputato l’utilizzo della posta elettronica certificata in quanto ciò potrebbe contribuire, e non di poco, ad assicurare una durata ragionevole al processo penale.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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