Il fatto
Il GIP del Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità di un opposizione a decreto penale per non essere l’opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell’istanza di messa alla prova, e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell’atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l’imputato aveva espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna mentre, solo in via subalterna, aveva avanzato istanza di messa alla prova sicché l’eventuale inammissibilità di tale istanza non poteva incidere sulla ammissibilità della principale istanza di opposizione ex art. 461 c.p.p..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato fondato per i seguenti motivi.
Si osservava a tal proposito come la sostanza delle censure dedotte dovesse essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente aveva denunciato l’abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui esso aveva dichiarato esecutivo il decreto penale nonostante l’imputato avesse proposto rituale atto di opposizione.
In effetti, rilevavano gli Ermellini, con il provvedimento impugnato il GIP aveva privato l’imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall’accusa nel contraddittorio processuale e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito.
Orbene, a fronte di ciò, i giudici di piazza Cavour facevano presente come fosse pacifico, in giurisprudenza, come, all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale, non possa conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato visto che la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019) rilevandosi al contempo, da un lato, come sia stato ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 3, è revocato “ex nunc” dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014), dall’altro, come, in coerenza con tale ambito ricostruttivo, si sia in particolare considerato che il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).
Pertanto, alla luce di tale approdo ermeneutico, il Supremo Consesso riteneva come, nel caso di specie, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l’attività processuale prevista dal codice di rito e conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017).
Da ciò se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui, citandosi giurisprudenza conforme, si afferma che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova, presentata in sede di opposizione a decreto penale, non consegue, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale dato che la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna.
Tale pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ove invece si verifichi una evenienza procedurale di questo generale al fine di censurarne la sua illegittimità (come è avvenuto nel caso di specie).
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.
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