Alternativa tra differimento della pena e detenzione domiciliare: i criteri di scelta del Tribunale di Sorveglianza

Redazione 25/03/10
(Tribunale di Sorveglianza di Torino, ord. 13 gennaio 2004)

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI TORINO
in persona dei signori
D************************************************************ di S************************** onorario
************* onorario
emette la seguente
ORDINANZA

nel procedimento relativo,
nei confronti di nato a,
domiciliato/detenuto C/O;
difeso dall’Avv. ;
Titolo in esecuzione: Sentenza Corte d’Appello di Torino del 28.5.2003 .
***
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità di avvisi, comunicazioni e notificazioni ;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;

OSSERVA
XXX XXX ha formulato istanze tendenti all’applicazione del differimento dell’esecuzione della pena nell’ipotesi prevista dall’art. 147 n.2), c.p., ovvero della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Va premesso che il quadro clinico, quale emerge dalle risultanze istruttorie acquisite e dal parere del componente medico del collegio, si inquadra nella fattispecie descritta dalla norma penale citata, laddove essa consente la concessione del differimento della pena ai condannati che si trovino in condizioni di grave infermità fisica.Come risulta dalla relazione medica in atti, infatti, il detenuto è stato sottoposto, nel 2002, a gastrectomia totale per carcinoma gastrico, i cui esiti hanno determinato un’alterazione dell’alvo, con frequenti episodi di rigurgito e vomito. Oltre a ciò, il detenuto non è in condizioni di poter deambulare autonomamente a causa di una importante discopatia, che ne limita la capacità di movimento e deambulazione, tanto che il soggetto è costretto, per i suoi spostamenti, a ricorrere all’aiuto di altri compagni di detenzione. Benché non ricorra un immediato rischio quoad vitam, nella quantità e importanza delle patologie riscontrate nel condannato pare al collegio ravvisabile, comunque, un grado di significativa gravità, segnatamente sotto il profilo del doveroso rispetto del principio di umanità della pena e della sua abnorme afflittività nel caso di specie: condizione questa che si pone in contrasto con i noti principi costituzionali posti a tutela del diritto alla salute e dell’esecuzione delle pene detentive in armonia con i canoni di umanità e rieducazione che devono governare l’esecuzione delle pene (Cass., I, 30.1.95, ********; Cass., 1, n.5715 dd. 15/11/1999, RV. 214419, Di ********). Nel caso in esame, le obiettive conseguenze invalidanti delle patologie che interessano il detenuto ne comprimono irrimediabilmente la possibilità di percepire il contenuto rieducativi della pena nonché di partecipare alle attività trattamentali proposte dagli educatori,di tal che , nella fattispecie, la finalità di reinserimento sociale della pena appare del tutto compromessa. Conseguentemente la prosecuzione della detenzione carceraria si risolve, nel caso concreto, in un fatto contrario al senso di umanità. Ad analoga conclusione si perviene qualora si consideri che le obiettive limitazioni imposte al condannato dal suo stato di salute, imponendogli l’aiuto esterno per il compimento dei più banali atti della vita quotidiana, contribuiscono a rendere ancor più affittiva l’espiazione della pena, così ponendosi in contrasto con il canone costituzionale sopra indicato (Cass.,1,n.4836 dd.27/11/1987, RV. 177126, Nuvoletta;Cass., 1,n.3894 dd.23/09/1999,RV. 214370, ****).
Il quadro fattuale giustifica, in altri termini, il ricorso tanto all’istituto del differimento della pena nell’ipotesi prevista dall’art.147, n.2), c.p., quanto l’applicazione del disposto dell’art. 47 ter comma 1 ter della L. 354/75, laddove consente al tribunale di sorveglianza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 147 c.p., di disporre la concessione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione.
Si pone, pertanto, la questione circa i criteri che il tribunale deve seguire nell’optare per l’una o l’altra soluzione, tenuto conto che la legge non offre in proposito all’interprete alcuna valida indicazione .
Va preliminarmente considerato che la possibilita’ di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, vede la luce con la legge n. 165 del 1998, da essa prevista come alternativa alla pura e semplice sospensione dell’esecuzione della pena. La ratio legis mira a soddisfare l’esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del tribunale di sorveglianza (che tuttavia dispone di un margine di discrezionalità eccezionalmente ampio: cfr. in tema Cass.,I, n.4590 dd.17/07/1999 RV. 214022,****), l’esecuzione della pena non venga differita, ma prosegua nella forma della misura alternativa alla detenzione. Nella scelta tra l’istituto del differimento dell’esecuzione della pena detentiva e la misura della detenzione domiciliare, il criterio da seguire non può ispirarsi alla valutazione dell’opportunità e dell’idoneità di ciascun beneficio a garantire meglio le cure ed i trattamenti clinici appropriati al caso concreto, trattandosi di requisiti previsti – o comunque sottesi – per entrambi gli istituti anzidetti; e neppure può ispirarsi ad un preteso principio generale dell’ordinamento, secondo cui, quando possibile, dovrebbe essere data alle pene concreta esecuzione, poichè ciò porterebbe alla pratica vanificazione della facoltà discrezionale attribuita al giudice dalla norma di cui all’art. 47 ter comma 1 ter O.P. .
Pare tribunale che il parametro da adottare per la scelta in questione sia, invece, da basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo al differimento dell’esecuzione quando trattasi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione responsabile dei margini di autonomia che sono consentiti dall’applicazione del beneficio di cui all’art. 147 n.2), c.p. . Dovrà preferirsi la concessione della misura alternativa quando, anche per la persistenza di un pericolo (comunque necessariamente limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di reinserirsi nell’ambiente libero senza dover sottostare alle limitazioni ed ai controlli che connotano l’esecuzione della detenzione domiciliare. Non pare del resto al tribunale che l’adozione di siffatti criteri discretivi sia opzione arbitraria e priva di ragionevolezza, laddove la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In assenza dell’indicazione di un parametro legislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a una qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (eta’, condizioni di salute, esistenza o non di garanzie di affidabilita’, pericolosita’ sociale, compatibilita’degli interventi terapeutici con il regime carcerario e cosi’ via) o sul piano della gravita’ e durata della pena da scontare. (Cass.,I, n.656 dd. 06/03/2000 RV. 215494, imp. *******). Sulla base di tali principi, il tribunale ritiene nel caso di specie, di privilegiare l’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter comma 1 ter O.P., tenuto conto della non lieve pericolosità sociale del condannato , evincibile dai numerosi precedenti penali, dalla gravità del fatto-reato per il quale ha subito la condanna in espiazione e dalla significativa entità di quest’ultima, nonché, infine, della scarsità di supporti esterni sui quali il soggetto può contare. In particolare, la difficoltà di reperire sufficienti redditi per sostentarsi si pone indubbiamente, alla luce dello stile di vita antecedentemente condotto dal detenuto, quale fattore criminogeno che il collegio non può ignorare ai fini del giudizio prognostico in ordine alla probabile recidivazione del condannato.
Per tali motivi, il tribunale non ritiene di far luogo all’applicazione del differimento dell’esecuzione della pena come richiesto da XXX XXX ed applica, in sostituzione, la misura della detenzione domiciliare, ritenendo congruo stabilire il termine di un anno per la durata del beneficio, salvo proroghe.

P.Q.M.
Visti gli articoli 146,147 c.p., 47 ter comma 1 ter L. 354/75 , 666 c.p.p.;

D I S P O N E
Non farsi luogo all’applicazione del differimento dell’esecuzione della pena in epigrafe indicata;
A P P L I C A
A xxx xxx la misura della detenzione domiciliare, stabilendo che essa abbia termine il giorno 12 gennaio 2005, salvo proroghe;

….
Così deciso in Torino , il 13 gennaio 2003.

IL MAGISTRATO ESTENSORE
Dott.Fabio F*****************************. *************

Redazione

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