Alunno di Scuola Europea bocciato: giudizio di ripetenza alla Corte di Giustizia UE

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Bocciatura al secondo ciclo di istruzione per uno studente di una scuola europea. Ma i genitori a quale giudice dovranno rivolgersi per impugnare la deliberazione di mancata promozione? Le Sezioni Unite, adite per regolamento preventivo di giurisdizione dal Tar, rimettono la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE.

     Indice

  1. Il regolamento preventivo di giurisdizione
  2. La competenza in via pregiudiziale
  3. La questione interpretativa sottoposta

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla giurisdizione del giudice italiano, in una controversia avente per oggetto l’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della deliberazione di mancata promozione (cd. “giudizio di ripetenza”) al successivo anno scolastico, adottata dal Consiglio di classe di una scuola europea nei confronti di uno studente del ciclo secondario di detta scuola, hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267, par. 3, del TFUE.

2. La competenza in via pregiudiziale

Ai sensi dell’art. 267 (ex articolo 234 del TCE) la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

  1. a) sull’interpretazione dei trattati;
  2. b) validità e l’interpretazione degli atti o dalle istituzioni, dagli organi dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessario per emanare la sua decisione una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui solleva decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale riguardante una persona in stato nazionale di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

3. La questione interpretativa sottoposta

Le Sezioni Unite hanno formulato il seguente quesito ermeneutico: “se l’art. 27, par. 2, comma 1, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe”.

Per approfondire leggi anche: Scuole europee e competenza giurisdizionale della Camera dei ricorsi: il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Avv. Biarella Laura

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