Una sentenza del 2016 dice che si ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato all’agenzia di viaggio
Che succede se, prima di partire per un viaggio già pagato e organizzato da un tour, ci si ammali? Può capitare a chiunque di contrarre una malattia pochi giorni prima della partenza e di dover annullare l’intera vacanza.
In questi casi, non è sempre facile riuscire ad avere il rimborso del costo del viaggio perché quasi tutte le agenzie di viaggio richiedono di stipulare una polizza assicurativa che vada a coprire l’annullamento eventuale del viaggio. I clienti però preferiscono molte volte non stipularla per risparmiare alcune decine di euro sul costo della vacanza.
Questo è stato il caso di un turista veronese che, per motivi di salute, si è visto costretto a disdire il proprio viaggio. Non avendo però ottenuto il rimborso richiesto, ha citato in giudizio l’agenzia di viaggio al fine di vedere la restituzione di quanto pagato.
La vicenda
Secondo quanto si apprende, il turista, che avrebbe dovuto partecipare a un viaggio studio tramite un’agenzia, ha dovuto rinunciare poco prima della partenza perché gli è stata diagnosticata una grave forma di polmonite.
Per questa ragione, si era rivolto all’agenzia di viaggi per disdire la sua partecipazione e ottenere indietro quanto pagato. Sebbene Si fosse preparato portando tutta la documentazione medica rilasciata dall’ospedale, la sua richiesta è stata rifiutata.
A questo punto, il consumatore ha denunciato il fatto al Giudice di Pace di Verona che, per tutta risposta, ha accolto in toto la sua richiesta. Infatti, la sentenza n. 957 del 5 aprile 2016 del Giudice di Pace di Verona ha riconosciuto sia il diritto al rimborso di quanto pagato che e soprattutto quello agli interessi nel frattempo maturati.
Ma come si è giunti a una simile sentenza?
Sebbene il viaggiatore non avesse stipulato una polizza assicurativa per i casi di annullamento del viaggio – si legge nella motivazione – il cliente si era ritrovato a rinunciare al viaggio per colpa di una grave malattia, diagnosticata e documentata dall’ospedale, e quindi c’erano i presupposti per far valere il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.
Il Giudice di Pace ha applicato l’articolo 1256 c.c., norma che prevede l’estinzione dell’obbligazione nel caso in cui, per cause non attribuibili al debitore, la prestazione sia impossibile da eseguire – esattamente come nella fattispecie in oggetto, dovuta alla sopravvenuta malattia del viaggiatore. La sentenza, come facile immaginarsi, farà discutere non poco.
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