Amministrazione di sostegno e nucleo familiare conflittuale

Barbara Marini 17/04/19
Di seguito una breve disamina relativa alla disciplina dell’amministrazione di sostegno: accesso, confronto con altri istituti e scelta dell’amministratore.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno” scritto da Francesca Sassano.

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è una figura giuridica istituita dall’ordinamento per quei soggetti che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; quindi l’amministrazione di sostegno è dedicata ai soggetti maggiorenni, o ai minori emancipati, la cui capacità di agire sia carente[1].

Normalmente l’istituto si rivolge a anziani, disabili, tossicodipendenti, alcooldipendenti, malati terminali e detenuti, ovvero quelle categorie di soggetti che generalmente non riescono occuparsi dell’amministrazione dei propri interessi.

La ratio dell’istituto è quella di tutelare la gestione patrimoniale di soggetti deboli ovvero di quelle persone che in un determinato momento della propria vita siano impossibilitate a provvedere alle proprie necessità.

Il giudice tutelare, mediante decreto, nomina l’amministratore disponendo l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’amministratore ha potere di compiere in nome e per conto dell’amministrato, nonché di quelli che il beneficiario può compiere solo con la sua assistenza. In ogni caso il beneficiario può sempre compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, tuttavia sono annullabili gli atti compiuti dall’amministrato se per il loro compimento era prevista la presenza dell’amministratore.

Il compito dell’amministratore di sostegno è quello di aver cura della persona e non soltanto del suo patrimonio, quindi lo stesso deve svolgere i propri compiti tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; questo aspetto è di particolare importanza perché sottolinea come l’istituto in questione non si occupi soltanto delle questioni economiche del beneficiario in quanto la gestione dell’amministratore non può prescindere dalla tutela del benessere psicofisico dell’amministrato.

Fondamentale, infine, è il rapporto di fiducia che lega l’amministratore al proprio amministrato; quest’ultimo, infatti, deve essere informato tempestivamente degli atti che devono essere compiuti nel suo interesse e, nel caso di dissenso, prima del compimento di qualsiasi atto deve essere informato il giudice tutelare il quale adotterà, con decreto, gli opportuni provvedimenti.

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Come accedere all’istituto dell’amministrazione di sostegno?

L’accesso avviene attraverso un ricorso depositato presso la cancelleria del giudice tutelare; i soggetti che possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno sono: il diretto interessato, il coniuge, il convivente more uxorio ( purché la convivenza abbia il requisito della stabilità), parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo. Possono proporre ricorso anche soggetti esterni al nucleo familiare come il pubblico ministero, il tutore o il curatore (se esterni al nucleo familiare), i responsabili di servizi socio-sanitari qualora fossero a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento.

La proposizione del ricorso può essere fatta personalmente presso la cancelleria del giudice senza l’assistenza di un difensore.

La differenza tra amministrazione di sostegno e gli altri istituti di tutela della persona

L’amministrazione di sostegno si differenzia dagli altri istituti che l’ordinamento ha previsto per fornire una tutela a soggetti che, per ragioni di salute, non possano amministrare al meglio i propri interessi; in particolare si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione per la sua portata limitata solo a determinati atti o categorie di atti precisati nel provvedimento di nomina. L’interdetto, infatti, è quel soggetto che si trova nello stato di incapacità assoluta: egli è assoggettato ad una tutela alla quale si applicano le disposizioni previste per i minori di età; l’inabilitato, invece, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli altri occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del Tribunale. Nell’amministrazione di sostegno la capacità di agire del beneficiario è esclusa, nel senso che l’atto deve essere compiuto in sua rappresentanza dall’amministratore, o è limitata nel senso che l’atto richiede assistenza necessaria dell’amministratore. Colui che necessita della nomina di un amministratore di sostegno, quindi, non si trova in una condizione di incapacità o semi incapacità di intendere e di volere, ma in una limitata autonomia (provvisoria o definitiva) nel gestire i propri interessi.

Rientrano nella competenza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno l’indebolimento delle capacità cognitive che non si concretizzino in un vero e proprio stato patologico, le infermità mentali temporanee o croniche di tipo non grave, ovvero le infermità croniche, ma di entità tale da non giustificare un’interdizione.

Chi può ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno?

In ragione della ratio dell’istituto e dell’essenziale legame di fiducia che deve sussistere tra le parti, normalmente il giudice predilige nella scelta del soggetto da nominare una persona appartenente al nucleo familiare del beneficiario o comunque legato allo stesso da vincoli di parentela – affettivi.

Qualora la nomina di un familiare non sia possibile la scelta cadrà su un soggetto esterno al nucleo.

Non possono in ogni caso ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Quali qualità che deve possedere l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno è quel soggetto designato dal giudice al fine di soddisfare i bisogni e le necessità del beneficiario, nel pieno rispetto dei diritti della persona e della dignità umana, limitando l’esercizio della capacità di agire dell’amministrato nella misura dello stretto necessario. L’amministratore, quindi, deve svolgere il proprio compito in totale autonomia avendo riguardo esclusivamente agli interessi del beneficiario, assicurando quindi la completa imparzialità e l’assenza di qualsivoglia interesse personale.

L’attività compiuta dall’amministratore è oggetto di controllo, non solo attraverso l’obbligo gravante sullo stesso di comunicare tempestivamente al beneficiario gli atti che devono essere compiuti nel suo interesse, ma anche attraverso una rendicontazione periodica che l’amministratore deve presentare al giudice tutelare.

Il conflitto endofamiliare nella scelta dell’amministratore di sostegno

Lapalissiano che, in ragione delle peculiarità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nonché della ratio per cui tale istituto è stato previsto, ai fini della scelta del soggetto al quale demandare la cura degli interessi del beneficiario particolare importanza assume il clima e il contesto familiare.

L’articolo 408 del Codice Civile, infatti, riporta un elenco di soggetti che possono ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore supestite con testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata.

Data la delicatezza dell’istituto non sorprende il fatto che la scelta possa cadere tra quelle persone che sono legate affettivamente al beneficiario, tuttavia, qualora sussistano gravi motivi è possibile che la scelta ricada su un professionista esterno al nucleo familiare; tale ipotesi è rappresentata proprio dalla sussistenza di conflitti endofamiliari.

Potremmo definire il conflitto come una crisi della relazione familiare in cui si contrappongono scopi diversi, disagio e sofferenza; rientrano, pertanto, nella definizione di conflitto endofamiliare discussioni, litigi, qualsivoglia sia la loro origine (economica, gestionale, medica ecc.) che istillano la cultura del sospetto sino a creare, all’interno del nucleo famigliare, un clima di quotidiana tensione, stress e di diminuzione dell’armonia.

Una volta accertata la presenza di accesa conflittualità interna al nucleo familiare, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità è rappresentata dalla nomina di un amministratore esterno[2].

In caso di accesi conflitti endofamiliari, infatti, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia onde evitare che la conflittualità tra i famigliari inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa.

Il criterio utilizzato dal giudice ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, invero, è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi del beneficiario[3].

Tale criterio assicura, pertanto, al giudicante un’ampia facoltà di scelta e di valutazione di chi sia il soggetto che possa assicurare al massimo la cura degli interessi dell’amministrato. L’elenco contenuto nel Codice Civile, all’art. 408, quindi, assume il ruolo di mero indicatore non potendo in alcun modo limitare la discrezionalità del giudice nell’operare la scelta, soprattutto alla luce nell’ultimo comma del medesimo articolo, ove il legislatore attribuisce specificatamente al giudice il potere di scegliere una persona diversa da quelle elencate qualora sussistano gravi motivi.[4]
Uno dei motivi che porta alla nomina di un amministratore esterno, con preferenza rispetto ai familiari, è anche solo l’esistenza del rischio di disfunzionamento della macchina rappresentativa a causa di conflitti famigliari accesi[5].

Per cui nelle ipotesi in cui il nucleo famigliare sia caratterizzato da lacerazioni interne che causano una rottura delle relazioni, delle comunicazioni famigliari, nonché danno luogo a una cultura del “sospetto” che, spesso, ricade attorno ai patrimoni dei congiunti, pur essendovi diversi familiari disponibili la nomina ricadrà su un amministratore esterno.

Di non poco conto, infine, l’incidenza del conflitto sul benessere psicofisico del beneficiario, tale da poter nei casi più gravi compromettere addirittura lo stato di salute dello stesso. La scelta dell’amministratore esterno in questi casi, quindi, rappresenta la massima espressione della tutela degli interessi, delle necessità e dei bisogni del beneficiario.

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Bibliografia

  1. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffé, 2015.
  2. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffré, 2005.
  3. Giovagnoli, Codice Civile annotato con la giurisprudenza, Giuffré, 2015.

Cassazione Civile n. 19596/2011.

Cassazione Civile n. 14590/2013.

Cassazione Civile n. 6861/2013.

Cassazione Civile n. 19971/2008.

Tribunale di Varese sentenza del 28.06.2012

Note

[1] P.TRIMARCHI, in, Istituzioni di diritto privato, Milano, p. 59 ss

[2] Cassazione Civile, Sez. I, n. 14190/2013 nello stesso senso ex multis, Cass. Civ. Sez. I, n, 19971/2008.

[3] Cassazione Civile, Sez. I n. 19596/2011, e nello stesso senso ex multis, Cass. Civ. Sez. I. n. 6861/2013.

[4] R. GIOVAGNOLI, in, Codice Civile annotato con la giurisprudenza, Milano 2015 p. 283 ss.

[5] Tribunale di Varese sent. del 28 giugno 2012.

Barbara Marini

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