Amministrazione straordinaria imprese strategiche: ok al ddl

L’Aula della Camera, il 14 marzo, ha approvato in via definitiva il testo del d.d.l. di conversione del d.l. n. 04/24 nella versione già licenziata dal Senato. Le misure modificano la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, adottando ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all’amministrazione straordinaria (Ilva in a.s. e Acciaierie d’Italia in a.s.). Per un approfondimento sui temi della crisi d’impresa consigliamo il volume Le procedure della crisi d’impresa -Novità, funzioni e responsabilità.

Indice

1. Fusione dei d.l. n. 4 e 9


L’art. 1 del disegno di legge di conversione, nel disporre, al c. 1, la conversione in legge del decreto, dispone, al c. 2, l’abrogazione del d.l. n. 9/24 con salvezza dei relativi effetti. Il contenuto del d.l. abrogato è stato al contempo trasposto, con modifiche, nel corpo del d.l. n. 4, tramite disposizioni aggiuntive. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge risulta composto da 12 articoli.

2. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi


L’art. 1 interviene sul d.l. n. 347/2003 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e consente, per le società partecipate da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 % delle quote societarie, di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in ipotesi di inerzia dell’organo amministrativo. Dalla presentazione dell’istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale rigetta la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l’avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, né possono essere presentate o proseguite istanze di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Se alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l’avvio della composizione negoziata, si prevede l’archiviazione della domanda. Si interviene sul programma dell’amministrazione straordinaria, prevedendo possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto gli stessi complessi aziendali. Si dispone che, dopo l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro 6 mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Finanziamenti


L’art. 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a., se le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per supportare le esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per un approfondimento sui temi della crisi d’impresa consigliamo il volume Le procedure della crisi d’impresa -Novità, funzioni e responsabilità.

FORMATO CARTACEO

Le procedure della crisi d’impresa

L’opera esamina le procedure e le novità introdotte nell’ordinamento dal Codice della Crisi tenendo conto anche del recente D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e del “Decreto semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 come convertito con L. 4 agosto 2022, n. 122). Particolare attenzione è rivolta alla continuità aziendale delle imprese in crisi o in insolvenza reversibile e alla possibile liquidazione giudiziale. Il leitmotiv del Codice della crisi è il costante confronto fra quanto i creditori possono conseguire con la proposta del debitore rispetto a quanto realizzabile con la liquidazione giudiziale che comporterebbe anche la perdita di posti di lavoro, competenze e conoscenze. La riforma recepisce i contenuti della Direttiva UE 1023/2019, peraltro in parte anticipati dalla dottrina e dalle recenti sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione. Gli autori esaminano le singole procedure negoziali e giudiziali che, a prescindere dal comune obiettivo di mantenere o recuperare la continuità aziendale, presentano diverse situazioni in riferimento alle misure protettive, alla transazione fiscale e contributiva, alla deroga delle cause di prelazione, alla sospensione o scioglimento dei contratti, alla prededucibilità dei crediti legalmente sorti durante la procedura e agli effetti fiscali. L’opera si rivolge sia ad un lettore professionale coinvolto nelle procedure a vario titolo (consulente del debitore, esperto, attestatore, commissario giudiziale), sia al lettore proveniente dal mondo economico-imprenditoriale, ivi compreso l’istituto di credito, attento ad assumere decisioni in modo informato, anche quale creditore. L’opera inoltre si pone l’obiettivo di facilitare il compito degli esperti del settore che a vario titolo si approcciano alla nuova formulazione della materia concorsuale mediante l’illustrazione delle nuove e interessanti fattispecie venute alla luce dal travagliato iter di approvazione. Mario Ferri Dottore commercialista con esperienza ultradecennale in materia fallimentare, tributaria e societaria. Già Assessore al Bilancio, Tributi e Partecipazioni del Comune di Rimini. Coautore di pubblicazioni in tema di tariffe, liberalizzazioni, regolamentazione e forme di privatizzazione di servizi pubblici. Relatore in seminari accreditati per la formazione professionale per Avvocati e Commercialisti. Luca Giannini Avvocato dal 1993, attualmente Docente di Industrial Property Rights presso la Link Campus University di Roma, già Professore Straordinario di Diritto Privato presso la medesima Università. Attualmente Docente di Diritto commerciale internazionale presso la Fusp di Rimini. Docente presso l’Accademia del Lusso di Roma. Docente presso l’Istituto Modartech di Pontedera presso la Fondazione Piaggio. Autore di numerose pubblicazioni in tema di Diritto societario e diritto della Moda. Partecipa in qualità di relatore a Convegni nelle citate materie.

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4. Accesso al Fondo di garanzia PMI


L’art. 2-bis  traspone nel testo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 9/2024, e riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/2012, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

5. Prededucibilità


L’art. 2-quater, c. 1-3, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.

6. Sostegno alle imprese


L’art. 2-quater, c. 4, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.

7. Integrazione al reddito


L’art. 2-quinquies stanzia 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un massimo sei settimane, prorogabile fino a dieci, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

8. Accelerazione fase liquidatoria procedure amministrazione straordinaria


L’art. 4 integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

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9. Imprese con attività strategica


L’art. 4-bis modifica il d.lgs. n. 270/1999, consentendo l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica e a quelle che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.

10. Conversione amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale


Si modifica l’art. 73 del d.lgs. n. 270) che prevede che il Tribunale, nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi, su richiesta del commissario straordinario o d’ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell’esercizio dell’impresa. Con la stessa istanza, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative, in liquidazione controllata.

11. Chiusura amministrazione straordinaria


Si interviene sulla disciplina della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che la procedura si chiude anche quando, durante la procedura, si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale.

12. Accordi di progetti industriali


L’art. 4-ter consente alle nuove imprese, costituite tramite processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

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Avv. Biarella Laura

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