Ammissibilità del reclamo del detenuto avverso l’assegnazione di una determinata sezione dell’istituto carcerario

È ammissibile il reclamo del detenuto avverso l’assegnazione ad una determinata sezione dell’istituto penitenziario, esclusivamente qualora siano stati violati i diritti soggettivi dello stesso e se, siffatta modifica delle condizioni carcerarie, ha generato una disparità di trattamento rispetto ai diritti degli altri detenuti. (Nella fattispecie concreta, il reclamo trova le sue ragioni nel peggioramento delle condizioni detentive, relative all’ubicazione all’area riservata del regime del 41bis o.p., che ha causato una lesione del diritto del detenuto alla socialità, giacché, effettivamente, è stato posto in una situazione di isolamento, considerato che il detenuto al quale era stato assegnato non ha mai partecipato a qualsivoglia attività).

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Il fatto

Il ricorrente a seguito di sentenza di condanna (non passata in giudicato) per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., è stato posto al regime carcerario del 41bis o.p. sezione ordinaria, dapprima presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, e poi presso la Casa Circondariale de L’Aquila. Proprio in questa seconda struttura, il detenuto è stato assegnato ad una diversa sezione dell’istituto penitenziario, ossia alla cd. “area riservata”(ex art. 32 D.P.R. n. 230 del 2000), per fare compagnia ad altro detenuto. Tale modifica della situazione carceraria non è stata disposta da alcun organo giudiziario, bensì dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per ragioni non legate al comportamento o alla pericolosità sociale dell’istante, ma esclusivamente con il fine di salvaguardare il diritto alla socialità dell’altro detenuto, al quale il ricorrente è stato assegnato.

Le argomentazioni sostenute dalle parti

Orbene, per mezzo di istanza, il detenuto, rappresentando quanto detto, adduce innanzitutto che tale regime detentivo non gli è stato attribuito da alcun organo giurisdizionale,  e ciò in violazione dei diritti minimi garantiti da qualunque previsione di legge. In secundis che siffatta modifica delle condizioni carcerarie, ha causato una condizione di assoluto isolamento, specie in ragione del fatto che l’altro detenuto, al quale era stato assegnato, non ha mai partecipato a qualsivoglia attività. Ciò comporta che anche nei momenti preposti alla socializzazione il ricorrente permane in solitudine. Per tale ragione si è determinato un palese ed ulteriore aggravamento del suo regime carcerario, già di per se estremamente rigoroso, con conseguenti ripercussioni sulle proprie condizioni di salute. Sicché il ricorrente chiedeva, al Tribunale di Sorveglianza adito, di ripristinare la misura precedente.

Di contro, la Direzione dell’Istituto penitenziario, per mezzo di una breve memoria, ha dedotto che la collocazione del detenuto nella c.d. area riservata è stata disposta dal DAP. Aggiungendo poi che, ad ogni modo, l’area riservata non è altro che una semisezione del reparto 41bis o.p., nella quale ai detenuti vengono riconosciuti i medesimi diritti e trattamenti di coloro i quali sono sottoposti alla sezione ordinaria del medesimo regime, ivi compreso il diritto alla socializzazione. La Direzione sostiene, altresì, che la situazione di isolamento lamentata dall’odierno ricorrente è ingiustificata, poiché egli fruisce dei momenti di socialità con il compagno di sezione. La medesima Direzione però, in ultimo, afferma che l’Istituto si era comunque preoccupato di segnalare al DAP l’opportunità di integrare un altro detenuto al gruppo di socialità cui l’istante appartiene.

Valutazioni giuridiche del tribunale di sorveglianza di l’aquila

Il Magistrato di Sorveglianza, in via preliminare rileva che il reclamo del detenuto avverso l’assegnazione ad una determinata sezione dell’istituto penitenziario, è ammissibile esclusivamente qualora siano stati violati i diritti soggettivi dello stesso e se siffatta modifica delle condizioni carcerarie, ha generato una disparità di trattamento rispetto ai diritti degli altri detenuti.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, fermo restando che la ripartizione dei detenuti all’interno della struttura carceraria è riconducibile al potere discrezionale dell’Amministrazione di organizzare e regolare la vita all’interno degli istituti, considerando la pericolosità dei detenuti e la necessità di assicurare un corretto svolgimento della vita carceraria, le limitazioni che derivano dall’assegnazione non sono restrizioni che operano a carico del singolo detenuto ma piuttosto nei confronti di tutti i detenuti assegnati alla specifica sezione e quindi correlate alla sua organizzazione (Cass. Pen. sez. I n. 39530/2007; n. 39974/2008).

Ordunque, tanto premesso, il Giudice adito non nega la possibilità di suddividere i detenuti per categoria, in quanto consentito dall’ordinamento penitenziario, ma afferma che siffatta operazione non debba generare, in alcun caso, un ingiustificata disparità di trattamento e/o lesione dei diritti soggettivi. Il reclamo oggetto di discussione, pone all’attenzione del Giudice, la modifica in peius delle condizioni detentive, a seguito dell’ubicazione “all’area riservata” dell’istante, sicché si è concretizzata una effettiva lesione dei suoi diritti, che rende il reclamo ammissibile.

Il Tribunale di Sorveglianza, afferma ancora che: è innegabile che da quanto il ricorrente è stato sottoposto a diversa sezione, per fare da cd. “dama da compagnia” all’altro detenuto al quale era stato assegnato, è stato posto a tutti gli effetti in una situazione di completo isolamento, in ragione del fatto che il suo compagno di sezione non ha mai partecipato a qualsivoglia attività. Siffatta situazione è persistita fino al momento in cui è stato inserito un terzo detenuto, al gruppo di socialità.

Ebbene, secondo il Magistrato di Sorveglianza, la presenza di due detenuti (tra cui l’istante), ossia coloro assegnati per consentire la socialità al detenuto “principale”, socialità di cui invero non fruisce, genera importanti interrogativi in merito alla piena possibilità di attuazione del trattamento penitenziario delineato dalla legge che necessariamente prevede momenti di socialità tra più detenuti a fini rieducativi e umanitari.

In ultimo, ma altresì importante al fine della decisione, è la mancanza del documento che assegna l’istante alla c.d. area riservata, ciò rende invalutabile la personalità del detenuto, la sua pericolosità sociale e la condotta mantenuta, inoltre non sono state prospettate ragioni di sicurezza ed ordini interni che riguardino il detenuto, tali da giustificare la misura in atto.

Conclusioni

Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, ritiene, in conclusione, che l’assegnazione del detenuto all’area riservata, fermo restando la tendenziale insindacabilità dei provvedimenti di assegnazione dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari, ha comportato, per tutte le ragioni sopra esposte, una concreta lesione dei suoi diritti.

Per questo motivo accoglie il reclamo dell’istante, disponendo all’Amministrazione Penitenziaria di modificare nuovamente la collocazione carceraria del ricorrente, rimuovendolo dalla cd “area riservata”.

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Sentenza collegata

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Domenico Chirumbolo

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