Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
Il Tribunale di Castrovillari, in applicazione dell’art. 37 d.l.gs d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiarava inammissibile un ricorso in appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rossano, ritenendo che non fosse stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna risarcitoria.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale decisione ricorreva l’imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo e deducendo che la norma invocata dal tribunale avrebbe dovuto essere raccordata con la previsione codicistica contenuta nell’art. 574 col proc. pen., per cui l’impugnazione avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità estenderebbe i suoi effetti anche al capo relativo la condanna risarcitoria, da ritenersi implicitamente impugnato.
Potrebbero interessarti anche:
- Il vaglio di ammissibilità dell’appello penale e la specificità dei motivi
- L’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. nella giurisprudenza di legittimità
- Inammissibilità dell’appello per non rispondenza al modello legale di impugnazione. L’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, è inammissibile
3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto fondato posto che è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019).
Il ricorso, pertanto, era accolto e l’ordinanza impugnata era annullata con rinvio al Tribunale di Castrovillari per un nuovo giudizio.
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso e consolidato orientamento nomofilattico, che è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale.
Ove invece il Tribunale, in qualità di giudice di seconde cure, dovesse dichiarare inammissibile un appello di questo genere, ben si potrà impugnare un tale provvedimento innanzi alla Cassazione alla stregua di tale approdo ermeneutico.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento