L’art. 92 costituisce pertanto disposizione normativa volta ad elevare, a favore del richiedente, il limite reddituale fissato dall’art. 76 comma 1.
La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 92 DPR “intende agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi, elevando, appunto, i limiti di reddito per l’ammissione”, mentre risulta totalmente estraneo allo scopo della norma elevare, presuntivamente, il reddito del richiedente per effetto della presenza di più familiari (v. Cass. civ. sez. VI-2 ord., 2 agosto 2017, n. 19295).
Differenza tra processo penale e civile, cosa ne pensa la Consulta
Taluno ha ritenuto costituzionalmente illegittima l’elevazione dei limiti di redditi, limitata al solo procedimento penale (v. T.a.r. Trento, ordinanza del 6 novembre 2014). La Consulta ha rigettato la questione affermandone l’infondatezza (Corte Cost., 19 novembre 2015, n. 237) specificando come è del tutto evidente che le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi – significative al punto da aver indotto il legislatore costituzionale a contrassegnare, nell’art. 111 Cost., in termini di marcata specificità le caratteristiche del “giusto processo penale” rispetto a quelle degli altri processi – non possono non corrispondere ai connotati che caratterizzano l’azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti degli interessi; sicché può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi “subisce” l’azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Va da sé, peraltro, che questa diversità fra “gli interessi civili” e le “situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale” implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l’affermazione dell’indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005).
Peraltro la Corte costituzionale in molte occasioni ha considerato costituzionalmente legittime diverse disposizioni legislative che differenziano il trattamento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare le esigenze di tutela connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Si pensi al diverso regime di liquidazione dei compensi agli avvocati, che, in materia civile, sono ridotti della metà, mentre sono ridotti solo di un terzo nella materia penale.
I presenti contributi sono tratti da
Guida al patrocinio a spese dello stato
Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al decreto 16 gennaio 2018 (G.U. 28 febbraio 2018, n. 49), di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’opera è una guida di sicura utilità per Avvocati e Magistrati.Per i primi, soprattutto per i giovani, i compensi del patrocinio a spese dello Stato costituiscono parte importante dei guadagni e la principale preoccupazione è quella di intendere gli indirizzi seguiti dal singolo ufficio giudiziario. Per i secondi il patrocinio è un complesso intricato di norme il cui esito interpretativo coincide spesso con la liquidazione di parcelle anche importanti.Il testo consente l’immediata individuazione dell’informazione desiderata, anche grazie alla formulazione di quesiti cui si garantisce una soluzione operativa. I tanti riferimenti giurisprudenziali e le rassegne di massime che completano i singoli capitoli evidenziano le “best practices” da seguire, sia in sede di presentazione dell’istanza di ammissione sia in sede di decisione sulla stessa, nonché in materia di liquidazione dei compensi.Il formulario presente a fine testo propone modelli di istanze e provvedimenti giudiziali. Le formule sono disponibili anche in formato editabile e scaricabile alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it grazie al codice riportato in coda.Santi Bologna, Magistrato ordinario in servizio con funzioni di giudice presso la prima sezione penale del Tribunale distrettuale di Caltanissetta.Docente, ad incarico, nella materia del diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna “Kore” nell’anno accademico 2017-2018.
Santi Bologna | 2018 Maggioli Editore
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