a cura di Avv. Vincenzo Vitale e Avv. Silvia Vitale
Se nel contratto di mutuo non risulta indicato specificatamente il regime di capitalizzazione degli interessi, la clausola di determinazione degli interessi è nulla per indeterminatezza e il mutuatario ha diritto alla sostituzione del tasso ultralegale con il tasso Bot indicato nel comma 7 dell’art. 117 T.U.B.. In sostanza, non deve pagare gli interessi concordati ma i tassi nominali minimi dei buoni ordinari del tesoro annuali che notoriamente sono bassi.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 299/2022 del 03/02/2022 ha motivato la sua decisione rilevando che in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., “determinato o determinabile”.
La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
Regimi finanziari per l’ammortamento
E’ noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”), tra cui: il regime finanziario della “capitalizzazione composta” e quello della “capitalizzazione semplice”.
Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.
Pertanto il Tribunale di Vicenza evidenzia che “mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e e interesse non è lineare), anzi in tali circostanze il TAN favorisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione.
Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso”.
Riflessioni conclusive
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, il Tribunale ha verificato, con riguardo al mutuo in esame, che dalla documentazione in atti non risultava esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall’Istituto finanziatore e che dunque la clausola relativa al tasso di interesse doveva ritenersi nulla.
Conseguentemente il piano di rimborso del mutuo, con ammortamento alla francese, veniva rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto con regime di capitalizzazione semplice.
Il Tribunale di Vicenza ha quindi condannato la Banca a restituire al mutuatario le somme risultanti eccedenti rispetto al rielaborato piano di rimborso oltre al pagamento delle spese legali.
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