Ammortizzatori sociali: i chiarimenti del Ministero in materia di anzianità di servizio necessaria per accedervi in caso di trasferimento d’azienda

Redazione 12/04/12

Biancamaria Consales

Con interpello n. 9 del 10 aprile 2012, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, volto a conoscere se, ai fini dell’anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l’anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell’art. 2112 c.c., si deve tener conto della data di prima assunzione in quanto, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto.

La Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro ha ricordato che, per usufruire degli ammortizzatori sociali devono sussistere condizioni oggettive legate alle vicende aziendali nonché alcuni requisiti soggettivi in capo ai lavoratori interessati, tra i quali una durata minima dell’anzianità di servizio. Così, ad esempio, ai fini dell’accesso alla CIGS, occorre la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda e almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento.

La durata del rapporto di lavoro con l’azienda risulta, pertanto, requisito essenziale per l’erogazione della prestazione e, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ai fini del raggiungimento di tale requisito soggettivo, si deve tenere conto anche dell’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza.

Va, infatti, precisato che, a norma dell’art. 2112 c.c., anche se si verifica il trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente.

Ciò sta a significare che il lavoratore “conserva” le prestazioni soggettive che trovano fondamento nell’originario contratto di lavoro, i diritti acquisiti e maturati nel proprio patrimonio e il complessivo regolamento negoziale del rapporto di lavoro senza che i motivi che hanno spinto l’impresa alla cessione influiscano negativamente sul rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa, anche in caso di crisi aziendale.

La continuità del rapporto di lavoro deve essere considerata, pertanto, come tutela che opera sia sul piano individuale che sostanziale del dipendente. In tale contesto la salvaguardia di tutti i diritti del lavoratore conferiti dal contratto o dal rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, il mantenimento dell’anzianità di servizio maturata utile, ad esempio, per il calcolo del TFR o per la maturazione delle ferie e, per quanto attiene la questione proposta dall’interpellante, anche per l’accesso alle prestazioni a sostegno del reddito.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento