Approfondimento sull’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di contratti pubblici.
Indice
1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione
Nata nel 2009 come Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha mutato denominazione tre volte, fino ad arrivare all’odierna Anac. Avviata l’attività, non sono state attribuite alla CIVIT le necessarie risorse ed è stata depotenziata nelle attribuzioni, anziché sostenuta nello svolgimento delle funzioni, subendo una sorta di rigetto.
Il sistema politico amministrativo ha mostrato di non tollerare un soggetto indipendente preposto a far funzionare i controlli gestionali sull’efficienza e l’efficacia dell’uso delle risorse pubbliche ed il monitoraggio della qualità dei servizi pubblici. Queste importanti funzioni, da assegnare ad un organismo indipendente alla stregua di importanti esperienze straniere, sono state sottratte all’Autorità. Le attribuzioni in materia di misurazione e valutazione delle performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica dall’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014. Le funzioni sottratte, ovvero quelle principali assegnate alla CIVIT dalla normativa istitutiva, avrebbero potuto costituire il nucleo di partenza per un’evoluzione quale autorità sul pubblico impiego in grado di porre argini allo spreco di risorse ed alla gestione politico clientelare del personale pubblico.
Come si è accennato, dopo essere stata individuata quale Autorità nazionale anticorruzione ed aver cambiato denominazione, la Commissione ha assunto anche le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Sempre alla normativa istitutiva della CIVIT, alla quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura di autorità indipendente (Sez. I, parere n. 1081 del 22 marzo 2010), è mutato decisamente, assumendo una connotazione repressiva specie a partire da questo decreto. All’ANAC sono stati progressivamente attribuiti poteri collegati alla persecuzione degli illeciti. Pur senza poter esercitare l’azione penale, l’Autorità svolge un’azione in qualche sorta parallela a quella delle Procure in un rapporto con queste non regolato, nonché ha anche acquisito poteri sanzionatori. Alla luce del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Nuovo codice, inoltre, vi è stata una revisione delle competenze ad essa attribuite in materia di contratti pubblici.
2. La revisione delle competenze dell’Anac dopo il Nuovo Codice dei contratti pubblici
L’articolo 222 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Codice dei contratti pubblici, ha disposto una revisione delle competenze dell’Anac. In particolare, sono stati riconsiderati i poteri regolatori dell’Anac previsti dall’articolo 213 del precedente Codice, ovvero il d.lgs. 50/2016.
In particolare, non è più previsto in capo all’Anac il potere di adottare linee guida, essendo ad opera del Nuovo codice tale potere assorbito dall’adozione della disciplina regolamentare di attuazione del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, nel quale sono confluite le linee guida stesse.
In secondo luogo, viene eliminato il riferimento agli “altri strumenti di regolazione flessibile” sostituiti dagli atti amministrativi generali.
In capo all’Autorità, invece, vengono mantenute le funzioni di analisi e di verifica dell’impatto della regolamentazione nel rispetto del c.d. gold plating.
Al comma 1 dell’articolo 222, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, viene data una riconsiderazione complessiva del ruolo dell’Anac, rafforzandone le funzioni di vigilanza collaborativa. Basti pensare che, infatti, tra i poteri conferiti all’Anac, il comma 3, lettera h), estende il ruolo di supporto alle stazioni appaltanti, esercitato dall’Autorità tramite la stipula con le stesse di protocolli di intesa, nonché con la predisposizione degli atti di gara.
L’articolo 222 del Nuovo Codice dota l’Anac di poteri sanzionatori più puntuali ed efficaci, al fine di garantire il rispetto del buon funzionamento della PA e del mercato di riferimento. Inoltre, con finalità di rendere più efficace il potere sanzionatorio, viene previsto che l’irrogazione della sanzione pecuniaria abbia una ricaduta sul sistema di premialità per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Inoltre, anche l’attività di vigilanza viene potenziata, in quanto non più limitata alla verifica del rispetto del principio di economicità, ma finalizzata ad accertare che dall’esecuzione dei contratti pubblici non derivi un pregiudizio per l’interesse pubblico e, in particolare, la spesa pubblica.
Nel Nuovo Codice la digitalizzazione diviene un pilastro e, sotto tale profilo, l’articolo 222, comma 3, lettera m), affida all’Anac il compito di contribuire al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia. In tale direzione, il comma 8 vuole garantire la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, introducendo un sistema di disincentivi alla mancata trasmissione dei dati da parte del Rup, prevedendo un potere sanzionatorio in capo all’Anac.
Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’articolo 222 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, attribuisce all’Anac quanto di seguito indicato:
vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;
segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull’attività svolta;
vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di la-vori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie;
per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti;
per favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi;
esercita le funzioni di cui all’articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti, compresa la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
esercita le funzioni di cui all’articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.
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