Analisi e differenze tra la responsabilità civile contrattuale e la responsabilità civile extracontrattuale

Premessa

Lo scopo del presente scritto è quello di analizzare singolarmente – prima – le due tipologie di responsabilità civile ed evidenziarne – dopo – le differenze.

Preliminarmente, si tratta di responsabilità disciplinate da due parti completamente diverse del nostro Codice Civile.

Invero, la Responsabilità Contrattuale ovvero da inadempimento delle obbligazioni è disciplinata dagli Artt. 1218 ss C.C.; mentre la Responsabilità Extracontrattuale ovvero da fatto illecito è disciplinata dagli Artt. 2043 ss C.C.

È opportuno precisare che la disciplina della responsabilità da fatto illecito richiama in parte la disciplina della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, però – come si vedrà di seguito – vi sono differenze sostanziali in ordine a: impostazione, inquadramento, fattispecie, conseguenze, termini probatori, prescrizione e – tra l’altro – risarcimento.

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Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore

L’Art.1218 c.c. rubricato “Responsabilità del debitore” disciplina che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento / ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Si tratta di una responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni, che consiste in una fattispecie giuridica e non in una fattispecie di danno ovvero che produce un pregiudizio economico.

Nel caso di specie, affinché possa sussistere la responsabilità ex Art. 1218 C. C., è sufficiente che vi sia l’inadempimento contrattuale ovvero quando non si ha una esatta esecuzione della prestazione. Non è necessario – in questa fattispecie – che si produca il danno per avere responsabilità.

L’elemento del danno – e l’obbligo di risarcire l’eventuale danno – potrà sorgere in un tempo successivo all’inadempimento e non in un tempo precedente allo stesso.

Di fatto, il danno si può definire eventuale in quanto potrebbe anche non esistere.

Si pensi all’inadempimento di una prestazione scolastica che potrebbe produrre un danno dimostrabile da un soggetto. Esempio: un insegnante che fugge dalla classe sempre un quarto d’ora prima della fine della lezione. La stessa, durante i quarantacinque minuti in cui ha tenuto lezione riesce a spiegare l’argomento programmato per tempo.

Nel caso in esame, nonostante vi sia inadempimento da parte dell’insegnante che si potrebbe definire “fugace”, il danno non sussiste, ma vi è comunque il diritto degli alunni ad esigere una prestazione di un’ora. Potrebbe sussistere, però, il problema della sorveglianza necessaria agli alunni nei minuti in cui l’insegnante risulta in aula ed invece è assente[1].

Vieppiù, qui i genitori potrebbero – sulla base dell’inadempimento dell’insegnante – attuare una risoluzione del rapporto proprio per l’inadempimento della stessa.

Appare chiaro, quindi, che la responsabilità civile contrattuale sorge a prescindere dalla dimostrazione del danno, diversamente da ciò che avviene nella responsabilità civile extracontrattuale – come di seguito.

Art. 2043 c.c.: risarcimento per fatto illecito

L’Art. 2043 c.c. rubricato “Risarcimento per fatto illecito” disciplina che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Si tratta di una responsabilità da fatto illecito, la cui fattispecie di danno è in grado di produrre un pregiudizio economico nei confronti del soggetto che ha subito un danno dalla condotta di altri, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra essi.

Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è quello del neminem laedere, in base al quale ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui[2].

Differenze sostanziali tra la Responsabilità Civile Contrattuale e la Responsabilità Civile Extracontrattuale.

La responsabilità da fatto illecito richiama in parte la disciplina della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, però vi sono sostanziali differenze per quanto riguarda: impostazione, inquadramento, fattispecie, conseguenze, termini probatori, prescrizione e – tra l’altro – risarcimento.

Invero, di seguito:

L’onere della prova.

  • Nella responsabilità da inadempimento dell’obbligazione – ex Art. 1218 C.C – il debitore ha l’obbligo di eseguire esattamente la prestazione e se questo non avviene, dovrà provare in sede di giudizio che l’inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili.

Di fatto, è il debitore ad avere l’onere della prova e non il creditore, il quale – tra l’altro – possiede un titolo, un contratto che attesta che il debitore ha un obbligo nei suoi confronti.

  • Nella responsabilità da fatto illecito – ex Art. 2043 C.C – l’onere della prova è posto a carico del danneggiato, a carico di chi subisce il danno ingiusto, il quale deve provare che vi è stata colpa o negligenza del soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell’ordinamento giuridico per evitare che si cagionasse un danno ingiusto ad altri.

La prescrizione.

  • Nella responsabilità da inadempimento dell’obbligazione – ex Art. 1218 C.C – così come detto precedentemente – il creditore è in possesso di un titolo, che non si modifica e permette di provare in diritto con facilità che quella determinata prestazione non è stata adempiuta e pertanto si ha la possibilità di richiedere il risarcimento in giudizio secondo il termine di prescrizione ordinaria: 10 anni.

Da quando il dies a quo? Dal momento in cui è sorta l’obbligazione.

  • Nella responsabilità da fatto illecito – ex Art 2043 C. C – proprio in mancanza di un titolo, il legislatore ha intenzionalmente previsto un termine di prescrizione breve per il risarcimento del danno: 5 anni, in quanto in questa fattispecie specifica, vi è la necessità di ricostruire il fatto illecito attraverso le testimonianze di soggetti. Da quando il dies a quo? Questo va individuato nel momento in cui “si esteriorizza e diventa conoscibile l’evento dannoso”[3].

La capacità giuridica.

  • Nella responsabilità da inadempimento dell’obbligazione – ex Art. 1218 C.C – risponde il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione: si tratta di un soggetto dotato di capacità di agire – che si acquista con il raggiungimento della maggiore età. Essa è la capacità, l’idoneità a porre in essere e ricevere atti giuridici.
  • Nella responsabilità da fatto illecito – ex Art. 2043 C. C – risponde per aver commesso il fatto illecito, chiunque abbia la capacità di intendere e di volere e se si tratta di un minore, un incapace ovvero un interdetto, risponde con il proprio patrimonio altresì chi era tenuto alla sua educazione, alla sua sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto evitare il danno.

Il danno risarcibile.

  • Nella responsabilità da inadempimento dell’obbligazione – ex Art. 1218 C.C. – si applicano, per il risarcimento del danno, gli Artt. 1223 – 1225 – 1226 – 1227 C.C.
  • Nella responsabilità da fatto illecito – ex Art. 2043 C. C – si applica, per il risarcimento del danno, l’Art. 2056 C.C. il quale richiama gli Artt. 1223 – 1226 – 1227 C. C.

Disciplina comune, quindi, per gli art.1223, 1226 e 1227 c.c.

L’Art. 1223 c.c. rubricato “Risarcimento del danno” disciplina che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

Per inadempimento o per ritardo si deve così comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta.

Di fatto, qui viene disciplinato tanto il risarcimento del danno emergente (che consiste nella perdita – presente o futura – effettivamente quantificabile che è stata subita dal creditore o dalla vittima), quanto il risarcimento del lucro cessante (che consiste nel mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso).

L’Art. 1226 c.c. rubricato “Valutazione equitativa del danno” disciplina che “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

La norma vuole evitare che il creditore rimanga privo di tutela se non riesce a provare il danno, atteso che questa prova può essere difficile per lui, come nel caso in cui dipenda da complesse valutazioni tecniche. La valutazione equitativa può operare solo se il creditore, cui grava l’onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il “quantum”, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell’esistenza del danno.

L’Art. 1227 c.c. rubricato “Concorso del fatto colposo del creditore” disciplina che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

La norma è prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell’illecito che non sono a lui imputabili. Così, egli non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti. Nonostante il codice non lo affermi espressamente, si ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell’eventuale vantaggio tratto dal creditore dall’inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.

Di fatto, la differenza dal punto di vista della disciplina del danno risarcibile è insita nell’Art. 1225 c.c. di cui sotto.

Art. 1225 c.c.: Prevedibilità del danno

L’Art. 1225 c.c. rubricato “Prevedibilità del danno” disciplina che “Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione[4].

Nel caso di specie, tale articolo non viene richiamato nella responsabilità da fatto illecito poiché lo stesso tratta in ordine della prevedibilità del danno. È chiaro che in questo tipo di responsabilità, i soggetti non si conoscono, non hanno un rapporto tra loro, non vi è un contratto; i soggetti si incontrano solo nel momento in cui sorge il danno ovvero quando un soggetto lede un interesse giuridicamente tutelato di un altro soggetto.

Pertanto, qui non vi può essere la risarcibilità legata alla sola prevedibilità del danno.

Diversamente, nella responsabilità da inadempimento dell’obbligazione i soggetti si conoscono, hanno stretto un’obbligazione e sono entrati in contratto fra loro; vi è un titolo che li lega ed è onere di chi contrae far valere i propri interessi risarcitori affinché il danno si possa dire che era prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Orbene, è per i motivi suesposti che nella responsabilità da fatto illecito, l’Art. 2056 c.c. rubricato “Valutazione dei danni” non richiama l’Art. 1225 c.c, il quale limita il risarcimento ai soli danni prevedibili – salvo il caso di dolo.

Nonostante ciò, però, vi è un temperamento: l’ART. 2056 c.c. – in ordine alla responsabilità da fatto illecito – prevede la risarcibilità di tutti i danni, anche quelli imprevedibili. Infatti, l’Art. 2056 c.c. al comma 2 disciplina che “il lucro cessante – il mancato guadagno – è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.

In via definitiva, in ogni caso, il danneggiato dovrà dimostrare sia l’esistenza del danno “an”, che il danno patito “quantum”, oltre al nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il danno.

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Note

[1] Cfr. C.M. Bianca, Diritto Civile – Libro IV – L’obbligazione, Giuffrè Editore, Milano, 2019

[2] Cfr. C.M. Bianca, Diritto Civile – Libro V – La Responsabilità, Seconda Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012

[3] Cass., Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442, in Resp. Civ. Prev., 1983, 627

[4] Cass. civ. n. 16763/2011

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’imprevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c., costituisce un limite non all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato all’acquirente di un quadro di autore, rivelatosi non autentico, consistente nel lucro cessante per perdita dell’incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato, di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16763 del 29 luglio 2011)

Fortunata Maria Tripodi

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