Anatocismo accertato anche quando è incompleta la produzione degli estratti conto

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Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 20/12/2022) 27/12/2022, n. 37800  chiarisce  che per   il correntista, che agisca in ripetizione di indebito, non è necessario  produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto per  ottenere  la rettifica del saldo del conto corrente,  come ritenuto da gran parte della giurisprudenza di merito, ma è sufficiente anche un’ incompleta  produzione degli estratti di conto, potendo il Giudice avvalersi di un consulente d’ufficio per rideterminare il saldo del conto in  base a quanto comunque emerge dai documenti prodotti.

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ordinanza n. 37800 del 27-12-2022

Cass.-civ.-Sez.-I-Ord.-27_12_2022-n.-37800.pdf 63 KB

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Indice

1. La vicenda

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 maggio 2012, rilevava l’illegittimo addebito degli interessi anatocistici dalla data dell’apertura alla data della chiusura  di tre diversi conto correnti, e condannava  la banca al pagamento, in favore del correntista,  della somma di Euro 208.264,35.
La Corte d’Appello di Roma  riformava la sentenza del Tribunale rigettando la domanda del correntista in quanto la c.t.u. espletata in primo grado, avrebbe arbitrariamente ricostruito l’andamento del rapporto pure per i periodi in cui l’attrice non aveva prodotto gli estratti-conto.
La Corte Suprema di Cassazione ha, invece, ritenuto  che è possibile accertare  l’effettivo saldo del conto corrente  anche in mancanza di integrale produzione degli estratti conto.
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2. I principi fissati dalla Suprema Corte

Il correntista, a sostegno della domanda di ripetizione dell’indebito,  ha l’obbligo,  ai sensi dell’art. 2697 c.c., di produrre in giudizio gli estratti conto. Ma l’estratto conto, non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
A fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice, afferma la Suprema Corte,  potrebbe valorizzare altri elementi di prova (le contabili bancarie riferite alle singole operazioni  le risultanze delle scritture contabili, ecc.) ed, in ogni caso, disporre una consulenza tecnica al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.
La Corte ha, dunque, precisato  che “l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”.

3. Considerazioni

La sentenza indica, quindi,  come  devono essere effettuati i calcoli dal CTU  quando il  correntista  non deposita  tutti gli estratti conto, precisando che, in questo caso,  va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.
La conseguenza  è che la domanda di ripetizione di indebito del correntista sarà  probabilmente accolta , seppure per quella somma che risulterà dovuta in applicazione dei criteri sopra indicati.
Il principio non pare, però, applicabile nell’ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio giacché questa, al contrario del correntista, dispone senz’altro di tutti gli estratti conto e non può essere consentito che un comportamento, certamente non improntato a buona fede, giovi alla parte che lo assume.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la banca agisca in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, la domanda, a mio avviso,  dovrebbe essere esaminata solo se la stessa assolve all’onere di produrre tutti gli estratti conto a partire dall’inizio del rapporto. In mancanza  di tale produzione la domanda dovrebbe essere rigettata. Ciò al fine di evitare che la Banca, consapevolmente, per esempio, dell’esistenza della  clausola anatocistica nel contratto di conto corrente, ometta di depositare  gli estratti conto e gli scalari  sin dall’inizio del rapporto così alterando il risultato del saldo del conto corrente a proprio favore.

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Vincenzo Vitale

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