Anatocismo, il divieto di capitalizzazione è anche annuale

Redazione 27/11/17

Anatocismo: il divieto si estende alla capitalizzazione annuale

La terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di anatocismo con l’ordinanza n. 24293 pubblicata la scorso 16 ottobre, stabilendo che il divieto comprende anche la capitalizzazione annuale degli interessi. Nel giudizio d’appello, il giudice convertiva la capitalizzazione trimestrale effettuata dalla banca, stabilendo invece l’applicazione di quella annuale. A fronte di tale decisione, il correntista ha proposto ricorso per Cassazione, ritenendo che il divieto di anatocismo fosse assoluto e non limitato solo alla quantificazione trimestrale degli interessi.

A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2004 (pronuncia n. 21095), la clausola con cui la banca prevedeva la capitalizzazione trimestrale è stata dichiarata nulla, in quanto integrante uso bancario che, in quanto tale, non è in grado di derogare al dato normativo, in particolare all’art. 1283 c.c. Da ciò deriva che, in assenza di una diversa previsione, gli interessi sono in grado di produrre ulteriori interessi solo se e nel momento in cui viene proposta domanda giudiziale con cui se ne chiede il pagamento.

La portata imperativa dell’art. 1283 c.c.

Tale orientamento è stato ripreso e ampliato dalle Sezioni Unite nel 2010, che sono state poi avvallate dalla giurisprudenza successiva. L’art.1283 c.c. costituisce norma imperativa che, in quanto tale, non può essere derogata: pertanto, il divieto di anatocismo deve intendersi comprensivo anche di una capitalizzazione annuale, in quanto gli interessi a debito del correntista non possono essere la base di alcuna capitalizzazione, pena la violazione del divieto previsto dalla legge.

La Corte ha inoltre precisato che non ha alcuna incidenza l’intervenuta di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 147/2013, come modificata con la Legge n. 49/2016, in quanto la normativa si è limitata a recepire un orientamento giurisprudenziale già consolidato, non apportando nulla di nuovo al sistema.

Sentenza collegata

54321-1.pdf 22kB

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