Anatocismo infrannuale: rideterminazione del saldo del conto corrente

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Imprenditori: chiedete alla banca la rideterminazione del saldo del conto corrente.

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Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ord. n. 18684 del 03/07/2023

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Indice

1. Premessa

Il controllo del contratto di apertura di credito in conto corrente è fondamentale per comprendere se ed in quali termini la Banca abbia rispettato la normativa vigente in tema di anatocismo e se dunque la stessa debba restituire delle somme indebitamente incamerate.
Il saldo del conto corrente va rideterminato senza anatocismo quando il  tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) è coincidente con quello effettivo (TAE) e, quindi non si verifica alcun effettivo incremento  per effetto della capitalizzazione composta degli interessi. In questo senso si è pronunciata  Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/04/2023) 03/07/2023, n. 18664.

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2. La vicenda

Il società correntista lamentava che la decisione della Corte d’Appello di Milano  che, nella sostanza,  aveva confermato il saldo debitore richiesto dalla Banca  Monte dei Paschi di Siena  era erronea in quanto la la capitalizzazione degli interessi creditori non era stata prevista, avendo il contratto mancato di contemplare alcun incremento del tasso degli interessi attivi. Nel contratto era stato infatti precisato che il tasso creditore pattuito, pari allo 0,020% era equivalente al tasso effettivo creditore annuo, convenuto nella stessa misura.
Veniva , quindi dedotta, tra l’altro,  la a violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1283 c.c., 120 t.u.b. (d. lgs. n. 385 del 1993), 2 e 6 delib. CICR 9 febbraio 2000.
 

3. Le ragioni dell’accoglimento del ricorso

La Corte di Cassazione, dopo avere ricordato che le clausole anatocistiche  sono nulle perchè in contrasto con l’art. 1283 c.c. (come, ormai, affermato  da Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095), ha rilevato che  l’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Ha, quindi, analizzato il contenuto degli artt. 1, 3 e 6 della delib. CICR del 9 febbraio 2000, confermando il principio secondo cui  l’anatocismo applicato dalle banche sul conto corrente è legittimo solo a  condizione che  venga  stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori  e che, in conseguenza della capitalizzazione infrannuale, la maturazione degli interessi creditori sia effettiva.

4. Anatocismo infrannuale: il principio di diritto

In particolare ha fissato  il seguente principio di diritto “ La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”

5. Le conseguenze

Ne consegue che la pattuizione degli interessi anatocistici contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, in detta ipotesi, è nulla e le aziende hanno diritto alla restituzione degli interessi pagati indebitamente. L’analisi effettuata da questo studio di  numerosi  contratti di apertura di credito in conto corrente dimostra che sono numerose le banche che nel corso di questi anni hanno stipulato con i loro clienti una clausola anatocistica nulla.

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Vincenzo Vitale

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