Nessuna delle norme del codice dei contratti pubblici sembra impedire alle Amministrazioni che intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento di lavori di subordinare l’inserimento dei candidati nell’elenco stesso al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 comma 1 del predetto codice:
in senso contrario, anzi, dispone il comma 12 dell’art. 125; un anticipato accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti; ferma comunque la necessità di operare puntuali verifiche nei confronti dei soggetti inclusi nell’elenco in occasione delle specifiche procedure per cui siano interpellati;
peraltro, nel caso in esame risulta illegittima la mancata ammissione disposta nei confronti della società ricorrente in quanto ritenuta non in possesso del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, che fa riferimento a coloro “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”; come dedotto nel secondo motivo di ricorso, infatti, la sussistenza della causa di esclusione prevista dalla disposizione citata presuppone una segnalazione delle circostanze ostative da parte di una stazione appaltante all’Autorità di vigilanza in relazione ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel casellario informatico dell’oggetto della segnalazione; di tali passaggi non c’è traccia nella vicenda di cui si discute: l’insussistenza del requisito in questione è infatti stata affermata dal Comune di Pisa sulla base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dalla predetta Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. h) laddove parla di “false dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”.
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