Tutto ciò che è petulante, assillante nonché minaccioso ed ingiurioso rientra in una sorta di persecuzione nei confronti della vittima. Tale comportamento si configura con lo stalking.
La recente sentenza della Cassazione ha avallato le conclusioni del Tribunale di Sorveglianza di Potenza circa la custodia cautelare intimata ad un uomo indagato per aver recapitato (on line) una serie di film a luce rosse e fotografie alla ex e, pertanto, sfociato nel reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis c.p., introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 : “stalking”. Infatti l’uomo, dopo la relazione conclusasi con la donna, le aveva spedito sia le riprese dei loro rapporti che le foto. Non contento aveva provveduto a recapitarne uno anche al nuovo compagno della donna. Da ciò è scaturita una denuncia che, dopo un preventivo passaggio in carcere, il Tribunale ha trasformato in arresti domiciliari. A nulla è valso il ricorso di lui in Cassazione. Infatti, la sesta sezione penale, con sentenza n.32404 del 30 agosto 2010, ha dichiarato inammissbile il ricorso perché l’ordinanza impugnata risulta essere “assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico” e confermata la pena in quanto .la “condotta persecutoria e assillante”, fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall’art. 612 bis c.p. Nella medesima sentenza gli è stata comminata anche la multa di mille euro in favore della cassa delle ammende.
In una precedente sentenza (I^ sezione penale, sentenza n. 24510) la Cassazione aveva ritenuto l’uso di e-mail per offendere o perseguitare una persona non integrasse il reato punibile “poiché la posta elettronica è un mezzo di comunicazione asincrono, che non comporta un’interazione immediata, o quasi, tra il mittente e il destinatario e [……..] non permette un’intrusione diretta nella sfera privata del destinatario”.
L’essenza dell’art 612 bis c.p. (stalking) consiste che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Per stalking s’intende l’insieme di comportamenti fastidiosi che, pur non rientrando nella categoria di reato vero e proprio, costituiscono reato procedibile a querela di parte, perché finalizzato allo sconvolgimento della vita della vittima portandola all’esasperazione. Infatti si attua mediante tre fasi:1) il comportamento specifico del reo; 2) la perseveranza nel comportamento; 3) l’insorgere di uno stato di disagio psico-fisico nella persona oggetto di “tali attenzioni”.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e supportata da quanta più documentazione (prove) per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l’intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione “ammonitoria” viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Nella casistica ricordiamo:
1) “Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza.” Cassazione penale, sezione I, sentenza18 maggio 2007, n. 19438;
2) “La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato”. Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512.
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 luglio – 30 agosto 2010, n. 32404
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l’istanza di riesame formulata da D. G. avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (“Atti persecutori”) nei confronti di I.N. (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..
Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, “violazione di diritto”, perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall’esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere “un contatto con il presunto stalker”. Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come “incapace di controllare i propri istinti”; “carattere allarmante”; “spregiudicato”; “con elevata propensione a delinquere”), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali “pericolo di recidiva”;
“stillicidio persecutorio”) non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).
Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art. 612 bis c.p..
Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (****), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.
Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall’avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno **** l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.
Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal D. nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest’ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal D., L.C..
Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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