Anche la banca risponde del danno creato dall’intermediario finanziario

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Sussiste una responsabilità solidale, di natura contrattuale della banca che crea il rapporto (deposito titoli, conto corrente) sul quale poggia l’operazione ed extracontrattuale dell’intermediario finanziario.

 

Il fatto.

La Corte di appello riformava sentenza del Tribunale e condannava la banca, in qualità rispettivamente di istituto di credito col quale erano intrattenuti i rapporti contrattuali (di deposito titoli e di conto corrente) e la società intermediaria preponente, tutti in solido tra loro, al risarcimento del danno, in favore di investitore. che si erano avvalsi dell’attività professionale del primo. Banca e promotore finanziario ricorrevano in Cassazione.

 

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La decisione.

Con precedente arresto n. 26172/2007, il Supremo Collegio aveva già affermato che “in tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall’art. 5 comma 4 della legge n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un’estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l’accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.”.

Infatti, gli artt. 21 e 23, comma sesto, T.U.F., si riferiscono ai comportamenti imputabili in via diretta ai soggetti abilitati, cioè società di intermediazione mobiliare e banche, che devono agire con la specifica diligenza richiesta; siffatto criterio di imputazione di responsabilità è invece estraneo all’art. 31, comma terzo, T.U.F., ove il preponente risponde del fatto illecito altrui già per il solo rapporto di preposizione e per l’affidamento delle relative incombenze al promotore finanziario di cui si avvale e purché sussista il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra queste ultime e le condotte del promotore: l’investitore deve soltanto allegare l’inadempimento delle obbligazioni specificamente poste a carico della controparte, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario finanziario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. n. 3773/2009, n. 6708/10, n. 810/2016, nonché Cass. n. 18039/12 e n. 5089/16).

In generale, la responsabilità della banca è di natura contrattuale, perché sovente intrattiene i rapporti contrattuali (di deposito titoli e di conto corrente) con il cliente, mentre quella della società intermediaria è di natura extracontrattuale, poiché, in astratto, non risulta quasi mai legata all’investitore da alcun rapporto contrattuale. Tuttavia, il fatto che non vi sia un vincolo contrattuale non vale, di per sé solo, ad escludere qualsivoglia responsabilità della S.I.M. per fatto proprio. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (così Cass. n. 1741/11; Cass. n. 6829/11). Essendo di natura extracontrattuale la responsabilità dell’intermediario, incombe sull’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario quello di provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore (Cass. n. 6708/10, nonché, tra le altre, Cass. n. 27925/13 e Cass. n. 22956/15).

Sentenza collegata

51914-1.pdf 120kB

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Lattarulo Carmine

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