Anche per il photored è necessaria la preventiva taratura

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E’ quanto dichiarato dal GdP di Taranto con la sentenza in rassegna.
 
Ed infatti, il Giudice adito ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato a causa del presunto attraversamento di un incrocio col semaforo proiettante luce rosse, ritenendo che, anche dopo la modifica del C.d.S. – intervenuta nel 2003 – con cui è stato previsto che non è più necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio col semaforo indicante la luce rossa qualora l’accertamento dell’infrazione avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature, è necesario che le apparecchiature utilizzate siano state debitamente omologate ed opportunamente tarate.
In particolare, secondo il Giudice, al momento dell’accertamento l’apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell’infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell’apparecchio, così come espressamente previsto dalla vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornito nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonchè la perfetta funzionalìtà del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06. Per il Giudice di Pace di Taranto, infatti, l’accertamento dell’infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. In conclusione, secondo il GdP, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell’operazione.
AVV. ****************
 
 
 
 
REPUBBLIQA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
 
Dott. FrancescoLIACI ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa iscritta al n. 3030/07 RG, avente per oggetto:
 
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
 
TRA
 
…………., elettivamente domiciliato in Taranto alla via Pitagora 124, presso lo studio dell’avv. ****************, che lo rappresenta e difendecome da mandato in atti; ricorrente
 
CONTRO
 
Comune di Massafra, rappresentato e difeso dal suo comandante di PM, come da memorie difensive in atti;            OPPOSTO
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
…………, con ricorso depositato in data 290301 proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Massafra nei suoi confronti in data 29.12.06 e notificatogli il 12.02.07 a mezzo del servizio postale, con il quale gli veniva contestata laviolazione dell’art, 146, comma 3 del codice della strada "poiché superava la linea di arresto dell’incrocio semaforizzato e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa", oltre la decurtazionedi 6 punti. Eccepiva il ricorrente l’illegittimità del verbale per diversi motivi di nullità e/o irregolarità, anche della notifica, mia principalmente poiché l’accertamento della violazione dell’art.41-146 era stato eseguito unicamente a mezzo di apparecchiatura Photored E 17A, non direttamente e completamente nella disponibilità esenza la presenza simultanea dei Vigili Urbani, mancando anche la contestazione immediata e la prova della verifica e della taratura del photored utilizzato; e chiedeva per tali motivi, ed altri come in atti, l’annullamento dell’opposto verbale.
Venivafissata con decreto, regolarmente notificato, l’udienza di comparizione delle parti, peril giorno 3O.07.07,
il Comune di Massafra si costituiva in giudizio con proprio funzionario e provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall’art. 23 della legge 689/81, unitamente ad una memoria difensiva, e contestava punto per punto le eccezioni dell’opponente; concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Compariva per il ricorrente il difensore costituito, che si riportava a quanto dedotto, eccepito e concluso, chiedendo l’integrale accoglimento, con vittoria di spese.
Esaminati i documenti prodotti, ed esibiti, la causa veniva decisa all’udienza del 08.11.07, come da dispositivo, letto in udienza, riservando la motivazione in sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
rileva preliminarmente l’ammissibilità del ricorso.
 
Nel merito la domanda appare fondata e, come tale, merita accoglimento.
Il 13.08.03 con l’entrata in vigore delta legge 214 dell’1.8.03, di conversione in legge, decreto legge 27.6.03 n.151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada", sono state introdotte importanti novità. L’art. 2Ol l bis, lett. b, innovando, ha stabilito che non è necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio indicante la luce rossa, specificando che, in tale fattispecie, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento dell’infrazione avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ed opportunamente tarate. Ma al momento dell’accertamento l’apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell’infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell’apparecchio, così come espressamente previsto dalla richiamata vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornita nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonchè perfetta funzionalìtà del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06. Infatti l’accertamento dell’infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. Pertanto non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell’operazione.
In proposito anche il Ministero è intervenuto precisando che le Amministrazioni che utilizzano tali apparecchiature automatiche sono tenute a far eseguire verifiche e tarature con cadenza almeno annuale a supporto della loro corretta funzionalità. Ed anche la più recente giurisprudenza è concorde sulla necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione per il rilevamento automatico di infrazione al semaforo rosso  (Giudice di pace di Taranto n. 4269 del 27.10.04 e Giudice di pace di Lecce). Tale preventivo controllo risulta ancora più indispensabile se si considera che l’accertamento automatico mediante fotogrammi dell’attraversamento della linea di arresto a semaforo rosso costituisce momento di accertamento irripetibile, ed in assenza di idonea procedura di taratura la sua operazione non pare sufficiente ed idonea a provare senza alcun ragionevole dubbio la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Nel ricorso in esame, invece, l’accertamento dell’infrazione si basa esclusivamente sulle risultanze dei due fotogrammi, di cui nel primo il veicolo in oggetto non sembra ancora aver superato interamente La linea di arresto; mentre l’altro non permette assolutamente la lettura della targa, in dispregio alla richiamata normativa. Pertanto il verbale di accertamento risulta illegittimo.
Ed anche il Ministero dell’Interno, con la circolare 51/04 del 25.6.2004, inviata a tutti i Prefetti, ha ritenuto "i verbali di accertamento della violazione prevista all’art. 146, comma 3, del codice della strada, effettuati in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell’organo accertatore), per i, quali è stato presentato ricorso, annullabili, li Ministero dell’interno ha sottolineato che I’annullabilità dei verbali trova "conferma nella circostanza che i dispositivi in esame erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti diausilio per l’accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni". Anche a voler tener conto, comunque, della nuovaomologazione, nonch4 della successiva verifica certificata dalla ditta costruttrice, non può sottacersi che la stessa normativa prevede, fra le altre condizioni perch6 l’apparecchiatura possa essere utilizzata senza la presenza del!’ organo di polizia, la verifica della corretta funzionalità dell’apparecchiatura photored utilizzata, mediante la sua taratura. E dalla documentazione depositata dal comune opposto non si evince né la prova della sua avvenuta taratura, con quale organo abbia provveduto al suo scientifico accertamento di perfetta funzionalità. Tale verifica risulta quindi determinante poiché, assumendo il valore di fede pubblica, solo consentirebbe l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dalla legge.
Dalle foto e dalla documentazione depositata dal Comune di Massafra non vi è nè la completa certezza della responsabilità del ricorrente, neanche la prova piena e rigorosa, ai sensi dell’art. 23 della L.689/81. che il ricorrente abbia quindi superato la linea di arresto con il segnale rosso. Qualche ragionevole dubbio permane poi sulle condizioni di non oscurabilità del dispositivo da parte di terzi e sulla sua altezza minima di almeno 2,20 m. Pertanto il verbale impugnato, attestante fatti non costatati direttamente dagli agenti, non gode di fede privilegiata e pertanto incombeva alla PM l’onere della prova del superamento della linea d’arresto con il segnale rosso. Per le suesposto ragioni, alla luce di tali principi, in accoglimento della domanda, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dal ricorrente, sì annulla l’opposto verbale e tutti gli atti dipendenti dal verbale medesimo perché l’Amministrazione Comunale di Massafra non ha assolto all’obbligo, che pur competeva ad essa, di dimostrare di aver agito bene nell’accertamento l’infrazione al CdS. e non ha fornito in modo pieno la prova della responsabilità dell’opponente. Per quanto attiene alle spese di lite, la Suprema Corte ha statuito che "in tema dì regolamento delle spese processuali, giusti motivi per la compensazione delle spese (art. 92 cpc) non solo ‘possono sussistere anche nei confronti del la parte vittoriosa, atteso che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma corrispondono ad una valutazione discrezionale del Giudice della massima ampiezza, non necessitando di specifiche enunciazioni, con conseguente ìncensurabilità di tale potere (Cassaz. 04.01.1975 n. 79). Sussistono quindi motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
 
il Giudice ****** di Taranto, dr. ***************, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **************** nei confronti del Comune di Massafra, in persona del suo sindaco pt, con ricorso depositato il 29.03.07, così provvede:
a) accoglie il ricorso e annulla il verbale 5062H120061V elevato in data 29.12.06 dalla Polizia Municipale di Massafra, nonché tutti gli atti del verbale medesimo dipendenti.
b) compensa integralmente le spese di giudizio sussistendo giusti motivi.
Così deciso in Taranto, 21.11.2007

Matranga Alfredo

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