Sia qui consentito un breve resoconto giurisprudenziale sulla responsabilità civile in materia medico – chirurgica.
È noto che l’unanime giurisprudenza, da quasi un trentennio, attribuisca natura contrattuale alla responsabilità dell’ente ospedaliero (e o dell’operatore sanitario, se evocato in giudizio) nei confronti del degente, ciò in quanto l’accettazione di questi nella struttura medica – ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale – dà luogo alla conclusione di un contratto atipico, meritevole di tutela dall’ordinamento.
In caso di danno al ricoverato derivato dall’operato del personale medico o paramedico, quindi, si avrà in capo all’ente di appartenenza (e o al detto personale, sempre che citato) una responsabilità contrattuale di tipo professionale (ex plurimis., la risalente Cass. 21 dicembre 1978 n. 6141, ed, in epoca recente, idd., 27 maggio 1993, n. 5939, 11 aprile 1995, n. 4152, 27 luglio 1998, n. 7336, 2 dicembre 1998 n. 12233, 22 gennaio 1999, n. 598, 1 settembre 1999, n. 9198, 11 marzo 2002, n. 3492, 14 luglio 2003, n. 11001, 21 luglio 2003, n. 11316, 4 marzo 2004 n. 4400, 28 maggio 2004 n. 10297, 2 febbraio 2005, n. 2042); responsabilità che è stata affermata con riferimento all’intervento chirurgico stricto sensu, come alle fasi pre – e post – operatorie (Cass., 11 marzo 2002, n. 3492).
Da quanto asserito, la giurisprudenza ha derivato l’applicabilità della presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. alla struttura ospedaliera e o al personale:
«. . . una volta allegato l’inadempimento da parte del creditore incombe sulla parte convenuta la dimostrazione della non imputabilità di esso . . ., giungendosi, quindi, a sostenere che non incombe sull’attore neppure l’onere di allegazione della colpa in cui il sanitario sarebbe incorso» (in tal senso, Trib. Venezia 20 settembre 2005 conforme all’orientamento della S. C.: Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, idd., 21 giugno 2004, n. 11488; idd., 28 maggio 2004, n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, tutte nella scia di Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Anzi, la concorde giurisprudenza di merito in tema di omissione di diagnosi di tumore da parte del sanitario, incentrando la questione in termini probabilistici, ha insistito sul «. . . dovere del medico di instaurare quanto prima possibile quelle procedure di trattamento che, pur al di fuori di ogni certezza, possano migliorare i sintomi della malattia, ridurre le complicanze, migliorare la qualità della vita e – se mai possibile – aumentare la durata della vita» (Trib. Genova 29 novembre 2002).
Ragionando a posteriori, la miglior diligenza e perizia mediche è, secondo la sentenza ultima citata, quella che avrebbe determinato in capo al ricoverato, leso nei suoi diritti:
a) una qualità di vita migliore;
b) una maggiore aspettativa di vita;
c) un migliorcontrollo della sintomatologia dolorosa;
d) una molto probabile assenza di complicazioni gravi ed urgenti;
e) una riduzione delle spese per assistenza medica e paramedica;
f) le terapie inutili ingiustamente praticate a causa della diagnosi errata.
Analogamente, in termini assolutamente appropriati a quanto in discorso, la Cassazione ha sostenuto che:
«Sussiste la responsabilità di tipo omissivo da parte del medico dell’ospedale, il quale, nel caso in cui nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, palesatasi una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, non impieghi metodi idonei ad evitare la situazione pericolosa, pure nella sua disponibilità; in tal caso la colpa del sanitario si radica già nella scelta iniziale (Cass., 8 settembre 1998, n. 8875).
Tutto ciò non senza dimenticare che, in casi come questo, viene in questione la significativa violazione, a tacer d’altro, dell’art. 1176, comma 2, c.c., che, come è noto, parametra l’inadempimento professionale sulla natura dell’attività esercitata, del che è espressione il seguente pronunciato:
«In tema di gravi lesioni fisiche subite da un nascituro per errata diagnosi da parte dei sanitari, la responsabilità del medico, e per esso dell’azienda ospedaliera, è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 2236, comma 2, c.c. soltanto per i casi implicanti soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione medica o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica. Se, invece, il caso è di facile soluzione, la responsabilità sussiste anche per colpa lieve, in quanto la diligenza che si richiede è quella prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia» (in tal senso, espressamente, Trib. Roma, 18 ottobre 2005; conf. Cass. 19 maggio 1999, n. 4852).
Giorgio Vanacore
Avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it
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