Mancata annotazione costituzione fondo: responsabilità notaio

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Responsabilità del notaio in caso di mancata annotazione all’anagrafe del comune della costituzione del fondo patrimoniale e ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di responsabilità.
Con la sentenza numero 25567 del 01/09/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Sestini – relatore Cricenti) si occupa del contenuto dell’obbligazione professionale del notaio e della ripartizione dell’onere della prova in giudizio promosso per inadempimento di questi.

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Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 25567 del 1-09-2023

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito: la mancata annotazione


Tizio e Caia, sposati in regime di comunione di beni, nel maggio 2009 si rivolgevano al Notar Sempronio, al fine di far redigere un atto costitutivo di un fondo patrimoniale cui venivano conferiti tutti i beni dei coniugi. Il Notaio provvedeva, nell’immediatezza a trascrivere l’atto e a inviare la comunicazione al Comune competente per la relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio. A causa di un ritardo, dovuto agli uffici comunali, la annotazione avveniva soltanto cinque anni dopo. L’erario, medio tempore, aggrediva il patrimonio di Tizio che, a causa del ritardo dell’annotazione, non poteva opporre la costituzione del fondo patrimoniale.
I coniugi, così, convenivano dinanzi al Tribunale di Lodi il notaio, al fine di sentirne dichiarare la condotta imperita e vederlo condannato a risarcire i danni subiti dai coniugi. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il notaio al risarcimento.
La sentenza veniva appellata dinanzi alla Corte d’appello di Milano dal notaio, e con appello incidentale relativamente al quantum del risarcimento, dai coniugi.
La Corte d’appello rigettava sia l’impugnazione principale che quella incidentale, confermando la sentenza di primo grado.


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2. Il giudizio in Cassazione: la responsabilità del notaio


Proponeva ricorso per cassazione il notaio, sulla scorta di due motivi, entrambi accolti.
Il primo motivo, quello che qui maggiormente interessa, prospetta la violazione dell’art. 1176 cc e 34 bis disp. att. c.c., nonché della l. 241 del 1990, art. 2 e della L. 267 del 2000, 14, ed è formulato ex. art. 360 I comma n. 3.
Secondo l’intimante, obbligo del notaio è solo quello di richiedere al Comune l’annotazione del fondo nell’atto di matrimonio, ma non quello di vigilare sull’ente locale per assicurarsi che l’annotazione sia effettivamente fatta e lo sia tempestivamente. Non è previsto alcun obbligo di controllo del notaio sulla pubblica amministrazione, la quale ha invece un’obbligazione autonoma di provvedere tempestivamente alla annotazione.
La motivazione a sostengo dell’accoglimento del ricorso è la seguente.
L’’art. 34 bis disp. att. cod civ. e la natura dell’obbligazione del notaio, e quindi l’art. 1176 cc, smentiscono la tesi della corte d’appello a mente del quale spetta al professionista accertarsi, e quindi vigilare, sull’annotazione anagrafica.
Quanto alla prima, la norma prevede che il notaio debba, entro trenta giorni, richiedere l’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, senza disporre che questi debba, altresì, controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta.
In deroga a tale disposizione, una obbligazione di controllo deve avere fonte nel contratto: se il notaio vuole assumere ad esempio l’obbligazione di far di tutto per ottenere la annotazione, deve stipulare con i clienti apposito mandato distinto dal contratto professionale (cfr. Cass. 1504/ 1972). Nel nostro caso tale accordo non è stato pattuito.
L’interpretazione estensiva dell’obbligo del notaio data dalla corte di merito, stride con l’obbligo della pubblica amministrazione che ha ricevuto la richiesta di provvedere tempestivamente alla annotazione (cfr circolare n. 12/2018 del Ministero degli Interni che impone all’ufficiale di stato civile, ricevuta la richiesta del notaio, di provvedere tempestivamente, effettuate le verifiche, alla annotazione).
In secondo luogo, l’obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio; ma è obbligazione eccessiva, posto che né il notaio può sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di competenza di quest’ultima, né gli può essere imposto di rimediare alla inerzia dell’ufficio comunale con ricorsi o altri simili strumenti.
L’impugnazione consta anche di un secondo motivo, anch’esso accolto, che riteniamo utile brevemente illustrare.
Si censurava anche la violazione dell’art. 2697 cc e quindi la ripartizione dell’onere della prova. In particolare affermava l’intimante che, a prescindere dal contenuto dell’effettiva obbligazione in capo al notaio, l’attore avrebbe dovuto fornire la prova del nesso di causa tra danno subito e mancata annotazione, prova non fornita nel giudizio poiché non vi è traccia della natura del credito, e quindi se passibile o meno di essere eluso dalla costituzione del fondo patrimoniale.
La Corte, quindi, accoglie il ricorso, decide nel merito con il rigetto della domanda e compensazione integrale delle spese.

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