L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo: ipotesi in cui può essere ammesso il superamento del limite temporale previsto dall’art. 21-novies della l.n. 241/1990
Indice
1. Annullamento in autotutela: la fattispecie del Giudice amministrativo
Con sentenza n° 4324 del 22 luglio 2024, la Sezione Ottava del T.A.R. Campania Napoli ha esaminato il ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela, adottato oltre il termine di diciotto mesi [ ora di dodici mesi] previsto dall’art. 21 novies della L.n.241/1990, di una concessione edilizia in sanatoria , rilasciata ex art. 13 L. 47/85 e L. 724/94.
Il ricorrente ha rilevato l’illegittimità sotto plurimi profili del provvedimento , quale l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere d’annullamento d’ufficio e contestando la motivazione del Comune procedente , espressa nell’atto impugnato, secondo la quale , di seguito all’ordinanza di demolizione , rimasta ineseguita, i manufatti, malgrado la successiva sanatoria , sarebbero stati comunque acquisiti al patrimonio dell’Ente.
Il Comune non avrebbe mai emesso alcun atto di formale acquisizione dell’immobile e, nell’annullare la sanatoria, avrebbe del tutto ignorato le garanzie partecipative previste dalla L. n. 241/90.
In particolare, nel caso di specie, è stato rilevato in ricorso del superamento del limite temporale, previsto per l’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. ai sensi dell’art. 21 novies della L. n. 241/1990.
2. Ipotesi in cui è consentito all’amministrazione pubblica di superare il termine previsto dall’art. 21-novies l.n. 241/1990
Il T.A.R. Campania Napoli ha ritenuto fondata la dedotta violazione dell’art. 21 novies della Legge n. 241/90 , incentrata sull’illegittimo superamento del “termine ragionevole” ivi previsto (“comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” nella formulazione vigente ratione temporis).
Tanto sulla base di giurisprudenza consolidata, che ha affermato:
“In ambito amministrativo il limite, previsto per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo dalla normativa di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, trova applicazione solo nel caso in cui il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione pubblica distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o dei presupposti richiesti dalla legge determinando erroneamente l’amministrazione pubblica a rilasciare il provvedimento favorevole” (Cons. Stato, Sez. V, 12/04/2021, n. 2971).
Occorre, cioè, che si configuri una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà , falsa o anche solo parziale, di cui l’Amministrazione non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Evidenzia il T.A.R. Campania Napoli che la formula adoperata dal Legislatore va interpretata, in sostanza, in base alla sua ratio , che è quella di impedire il consolidarsi di posizioni di vantaggio conseguite indebitamente con dolo o colpa grave, non potendo configurarsi in tal caso alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela.
Nel caso di specie, i presupposti del superamento del termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-novies,della L. n. 241/90, non sono esplicitati e nemmeno accennati nel provvedimento di annullamento, motivato sulla scorta di diversi presupposti e, in ogni caso, non risultano obiettivamente apprezzabili, con conseguente illegittimità del provvedimento di annullamento.
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