Il Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino IGP ha dato mandato all’avv. Giuseppe Gambuzza di impugnare davanti al TAR Sicilia di Catania il D.D.G. n. 3 del 10.1.2017, con il quale il Dirigente Generale A.R.T.A. ha approvato in via definitiva il Piano di Gestione (PdG) “Pantani della Sicilia Sud Orientale” e gli altri atti presupposti, in particolare, il D.D.G. 673 del 30/06/2009 di approvazione in via provvisoria del PdG “Pantani della Sicilia Sud-Orientale”.
Con il ricorso predetto, il Consorzio ha premesso che, in data 14.6.2006, ha inviato all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente una nota, con la quale lamentava i gravi effetti negativi sul territorio e sul tessuto economico e sociale dalla istituzione delle zone SIC e ZPS e ha sollecitato la partecipazione al procedimento di istituzione delle Zone SIC e ZPS, ma l’A.R.T.A. ha adottato gli atti impugnati senza disporre la preliminare partecipazione del Consorzio alla procedura de qua.
Ha anche dedotto che, con il D.D.G. 577 del 2011, pubblicato il 27.7.2011, il Dirigente Generale dell’ARTA ha istituito sulle medesime aree la Riserva Naturale Orientata dei Pantani della Sicilia Sud Orientale, che il Consorzio ha impugnato davanti al TAR proponendo altresì questione di legittimità costituzionale della L.R. 98 del 1981 per violazione degli artt. 117 della Carta Costituzionale e 22 della L. Quadro n. 394 del 1991. Il TAR, con ordinanza n. 155 del 2013, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della l.r. 98 del 1981 per la violazione del diritto di partecipazione sancito dall’art. 22 della L. 394 del 1991 e dell’art. 117, comma 2, lett. S) della Carta Costituzionale.
A seguito della sentenza della Consulta, la seconda Sezione del TAR Catania ha definito il ricorso con la sentenza n. 1382 del 2015, con la quale ha annullato il decreto di istituzione della riserva naturale dei Pantani della Sicilia Sud Orientale.
Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino ha chiesto quindi l’annullamento degli atti impugnati per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della Direttiva Habitat 92/43 EU/Cee. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e seguenti della Direttiva Uccelli 79/409/Cee. Violazione e falsa applicazione del Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 3.4.2007. Violazione e falsa applicazione degli artt 4, 5 e 6 de DPR 357 del 1997 Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 della L. 394/1991. Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. S) della Carta Costituzionale” in quanto l’A.R.T.A. ha violato il diritto – ormai costituzionalmente riconosciuto – di partecipazione degli enti locali, ma anche dei “protagonisti socio economici” che vivono sul territorio, alla fase propedeutica alla individuazione ed istituzione di una area naturale protetta.
Il TAR Sicilia di Catania, con la sentenza n. 27 del 2018, ha accolto il ricorso del Consorzio con la seguente motivazione: “Il Consorzio ricorrente lamenta che sarebbe stato violato il proprio diritto di partecipare alla fase propedeutica alla individuazione ed istituzione dell’area naturale protetta in questione, diritto la cui violazione si sarebbe perpetuata sia con i decreti di individuazione delle SIC e ZPS, che con il decreto di approvazione del Piano di Gestione provvisorio del 2009 e infine con quello di approvazione del PdG del 2017.
Sul punto il Collegio non può fare a meno di richiamare quanto statuito dalla seconda Sezione di questo Tribunale con la sentenza n. 1382 del 19/05/2015 (di accoglimento del ricorso n. 2963 del 2011 proposto dal medesimo Consorzio):
« La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212 del 18 luglio 2014, nel ritenere fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ha affermato:
- a) “Questa Corte ha reiteratamente avuto modo di sottolineare come la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientri nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente» prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 263 e n. 44 del 2011)” e come sia del pari consolidato “ l’assunto secondo il quale la stessa disciplina, enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta (sentenze n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000)”;
- b) “Allo stesso modo, non controversa (…) è la rilevanza che, nel contesto della normativa-quadro di cui si è detto, assume la specifica disciplina diretta a regolare le forme della partecipazione dei diversi soggetti al procedimento istitutivo delle aree protette: essendo del tutto evidente il primario risalto che assumono le voci dei “protagonisti” socio-economici di una determinata zona, specie attraverso i relativi enti esponenziali, ai fini della realizzazione di un progetto di “perimetrazione” funzionale che, ineluttabilmente, finisce per coinvolgere interessi locali, di varia e non di rado antagonistica natura”;
Sulla scorta dei suesposti principi, applicabili anche al caso di specie, deve ritenersi che al Consorzio ricorrente, quale “protagonista socio-economico” della zona avrebbe dovuto essere garantito il diritto a partecipare al procedimento conclusosi con l’adozione del PdG del 2017 con il quale l’intera area sulla quale insiste la IGP pomodoro di Pachino torna ad essere sottoposta a vincoli di naturale ambientale.
Tale diritto e più in generale il contraddittorio procedimentale con gli interessati non è stato in concreto assicurato dall’Amministrazione regionale.
Ne consegue che gli atti impugnati hanno violato tale diritto di partecipazione del Consorzio ricorrente e dunque, sotto tale profilo, sono illegittimi e vanno annullati.”
Il TAR Sicilia di Catania, con la sentenza in oggetto, quindi, ha ribadito e sottolineato la natura di ente esponenziale del Consorzio di Tutela e ha riconosciuto il suo diritto, quale “protagonista socio-economico” della zona, a partecipare al procedimento conclusosi con l’adozione del PdG del 2017 impugnato”.
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