Annullamento in autotutela della pubblica amministrazione

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Approfondimento sull’annullamento in autotutela della pubblica amministrazione.

Per approfondimenti: Diritto amministrativo

Indice

1. Disciplina generale

Con la Legge numero 15 del 2015 e l’introduzione del capo IV bis [1], nella Legge 241/90, sono stati introdotti gli articoli 21 bis – 21 nonies.
L’autotutela è un procedimento di secondo grado che ha ad oggetto provvedimenti già emessi da parte della Pubblica Amministrazione mediante il quale la stessa torna sui suoi passi attraverso un intervento successivo, che può risultare in una conferma o nel ritiro di un provvedimento precedente.
Tale procedimento comporta quindi un riesame da parte della PA circa la validità degli atti della medesima [2].
È importante sottolineare che anche in questa seconda, fase l’amministrazione deve guardare alla conformità dell’interesse pubblico.
In particolare, l’annullamento in autotutela, anche detto annullamento d’ufficio, è disciplinato dall’art. 21 nonies [3].

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2. Elementi dell’annullamento d’ufficio

La competenza ad agire in autotutela è individuata in capo all’organo che ha emanato il provvedimento originario.
Il primo elemento fondamentale per l’applicazione dell’annullamento d’ufficio è la sussistenza di un vizio di legittimità [4] che quindi rende illegittimo il provvedimento di primo grado emesso dall’amministrazione, al tempo stesso il suddetto elemento non è sufficiente per poter procedere all’annullamento in autotutela, essendo necessario l’ulteriore requisito dell’interesse pubblico [5].
L’interesse pubblico deve essere diverso, concreto e attuale, infatti, l’atto non viene annullato solo in quanto illegittimo, ma occorre effettuare una valutazione e ponderazione degli interessi in gioco [6].
Tale decisione è quindi il risultato del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla base del provvedimento, oggetto di annullamento d’ufficio, cioè l’interesse che giustifica tale annullamento e l’interesse alla conservazione dell’atto da parte di coloro che avevano ricevuto un vantaggio, nonché l’eventuale posizione di terzi che potrebbero avere un interesse all’annullamento d’ufficio dell’atto [7].
Ad ogni modo, è importante sottolineare, che vi è un caso in cui nel provvedimento siano presenti i vizi di cui all’articolo 21 nonies l. 241/90 ma il provvedimento non poteva comunque avere un contenuto diverso da quello adottato venendo quindi meno l’applicazione dell’annullamento in autotutela.
Con riguardo alle conseguenze dell’annullamento in autotutela, occorre rilevare che l’effetto principale, prodotto dallo stesso, consiste nella definitiva rimozione dell’atto con efficacia retroattiva operando quindi con effetto ex tunc.
È interessante osservare che l’annullamento d’ufficio ha sollevato la questione della qualificazione come potere discrezionale o vincolato.
Secondo la clausola generale sancita dall’art. 21 nonies della Legge 241/90: “rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo[8].
Da ciò si può desumere che l’annullamento si configura come un atto a carattere doveroso.
Secondo la giurisprudenza [9], l’annullamento d’ufficio non può invece identificarsi nel mero ripristino della legalità violata, ma richiederebbe una valutazione comparativa, in capo all’amministrazione, sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco [10].

3. Termini per l’annullamento d’ufficio

L’annullamento d’ufficio è un potere a connotazione discrezionale come affermato anche dalla giurisprudenza; a tal proposito vi ritroviamo un diverso ordine di presupposti: un presupposto rigido e un altro flessibile, riguardante concetti vaghi e generici [11].
Nell’art. 21 nonies, il presupposto rigido, rimanda alla previsione di cui all’articolo 21 octies commi 1 e 2 [12].
Tali previsioni risultano del tutto oggettive, in quanto non dipendendo dalla volontà dell’amministrazione.
Per quanto riguarda invece gli elementi flessibili è possibile constatare come proprio all’interno del medesimo articolo si faccia menzione della locuzione: il termine ragionevole”.
Il termine ragionevole ha diverse interpretazioni riconducibili a due orientamenti [13].
Secondo il primo orientamento, quello maggioritario, tale espressione costituirebbe un presupposto relativo e la sua valutazione dovrebbe essere contestualizzata alla fissazione del valore dell’interesse pubblico e dell’interesse privato [14].
L’orientamento minoritario, invece, lo definisce come un presupposto di tipo assoluto e la sua valutazione dovrebbe essere parametrata a termini legislativamente previsti per l’annullamento [15].
Sul punto si è pronunciata l’Adunanza Plenaria [16] con cui ha dichiarato che l’espressione “termine ragionevole” è stato interpretato come il complesso delle circostanze rilevanti caso per caso, e inoltre, continua l’adunanza esso coincide con il “momento in cui l’amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili illegittimi dell’atto”.
La Legge 124 del 2015 [17] oltre a riconfermare la previsione del termine ragionevole ha introdotto un limite temporale pari a 18 mesi decorrente dalla data di emanazione del provvedimento illegittimo entro cui l’amministrazione potrà esercitare il proprio potere in relazione a provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [18].
Occorre sottolineare come il termine di 18 mesi è il termine massimo previsto dalla normativa, ma non si può escludere che alla luce delle circostanze del caso concreto il termine ragionevole possa essere ritenuto più breve [19].

Note

  1. [1]

    Il capo IV bis l.241/90 rubricato: “efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca recesso”.

  2. [2]

    m.s. giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, p. 557; V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1999, pp. 650-651.

  3. [3]

    Art. 21 nonies l. 241/90 stabilisce che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
    2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
    2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false  o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

  4. [4]

    Art. 21-octies L. 241/90 (Annullabilità del provvedimento). “1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
    2. Non e’ annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e’ comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.))”.

  5. [5]

    f. francario, Autotutela Amministrativa e principio di legalità. Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 l. n. 124; M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015.

  6. [6]

    La necessità di questa complessa valutazione è indicata dall’articolo 21 nonies l. 241/90 “tenendo conto o degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

  7. [7]

    Cons. Stato, sez. VI, n.4770/2011, Cons. Stato, sez. IV, nn. 8291/2010 e 8516/2009.

  8. [8]

    g. la rosa, Il Nuovo volto dell’autotutela decisoria a seguito della l. 164/2014: il privato è davvero più tutelato dal pentimento dell’amministrazione? in Giustamm.it, n. 5/2015.

  9. [9]

    Consiglio di Stato, sez. V, 20.09.2016, n. 3910.

  10. [10]

    [1] g. giacobelli, Sul fondamento e limiti del potere di annullamento e di revoca dell’atto legittimo, in Riv. di dir. pubbl., 1939, I, 111.

  11. [11]

    A. CASSATELLA, La nuova disciplina dell’annullamento d’ufficio al vaglio della giurisprudenza amministrativa, in Foro Amm. – TAR, 2006, p. 2186; F. FRANCARIO, Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento amministrativo (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla l. 15/2005 alla legge 241/1990), in giustamm.it, 2005; B.G. MATTARELLA, La nuova legge sul procedimento amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, n. 5, p. 469.

  12. [12]

    Art. 21 nonies l. 241/90.

  13. [13]

    S. D’ANCONA, L’annullamento d’ufficio tra vincoli e discrezionalità, cit., p. 71 ss.

  14. [14]

    TAR L’Aquila, sez. I, 13 febbraio 2017, n. 86; TAR Genova, sez. I, 10 ottobre 2016, n. 970; TAR Napoli, sez. II, 7 giugno 2016, n. 2843; TAR Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008.

  15. [15]

    Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341.

  16. [16]

    Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8.

  17. [17]

    LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

  18. [18]

    M. MACCHIA, La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, p. 621 ss., p. 621 ss. e M. RAMAJOLI, L’annullamento d’ufficio alla ricerca di un punto d’equilibrio, cit., p. 106.

  19. [19]

    M. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, in federalismi.it, 2015, n. 20, p. 15, a. gualdani, Il tempo dell’autotutela, Torino, 2016 p. 11.

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Federica Masini

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