La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21852 del 31 maggio 2024, ha annullato la sospensione condizionale della pena di competenza del giudice di pace.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. I fatti
La decisione della Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Verbania, è stata confermata la condanna dello stesso in ordine al solo reato di percosse previsto dal capo b) dell’imputazione (così riqualificata l’iniziale contestazione di lesioni) per aver sferrato un pugno in volto alla persona offesa, con rideterminazione della pena in euro 200 di multa e conferme delle statuizioni civili.
L’imputato è stato, invece, assolto dal reato di cui al capo a), consistente in una violazione di domicilio ai danni della medesima persona, perché il fatto non sussiste.
Il ricorso era affidato a due motivi ma quello che in questa sede rileva è il secondo, con il quale si eccepiva mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la decisa virata sanzionatoria richiedesse una rivalutazione della reale opportunità di tale scelta. Nello specifico, la difesa osserva che, poiché nel computo delle pene in relazione alle quali è possibile usufruire del beneficio della sospensione condizionale rientrano anche quelle solo pecuniarie, previo ragguaglio, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell’imputato a non giovarsene.
Ad avviso della difesa il giudice di appello non ha motivato in alcun modo per sostenere l’utilità del beneficio, nel caso del ricorrente, utilità che manca, in relazione alla modesta multa irrogata, che lo rende anzi pregiudizievole per il futuro in prospettiva della possibilità di giovarsi di ulteriori sospensioni.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
75.20 €
2. Sospensione condizionale della pena che compete al giudice di pace: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il motivo di ricorso, lo accoglie anche se per ragioni differenti da quelle sollevate dal ricorrente.
Infatti, “sebbene la difesa abbia addotto una ragione di interesse all’impugnazione ed un argomento in favore dell’imputato inammissibili, poiché, in caso di condanna ad una sanzione solo pecuniaria, non può essere garantita la scelta sul se usufruire o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di una valutazione di convenienza che punta a riservare detto beneficio a future, più gravi condanne, tuttavia tale beneficio è estraneo al sistema ordinamentale autonomo costituito dal giudizio dinanzi al giudice di pace, sicché essa deve essere eliminata per restituire esattezza alla decisione impugnata, considerato che il ricorso comunque invoca la sua revoca“.
Ad avviso della Suprema Corte, dato che la pena irrogata della multa di 200 euro, in relazione al reato di lesioni personali volontarie, appartiene all’area di giurisdizione del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio previsto non può contemplare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace e, se è stato erroneamente applicato il beneficio, esso deve essere revocato, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale “nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena nei riguardi di una sanzione relativa ad un reato di competenza del giudice di pace, qualora l’imputato ne faccia richiesta, la Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), deve revocare tale beneficio, inapplicabile, ex art. 60, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, al sistema sanzionatorio del giudice di pace, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene“.
Dall’altro lato, comunque, la Corte ribadisce che è ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, soltanto qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale.
Ad ogni modo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnato, limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che ha eliminato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento