Annullato l’avviso di addebito per mancata vaccinazione per “Over50”

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Resa nota la sentenza del Giudice di Pace di Lucca, del 10 novembre 2023 che accoglie l’opposizione contro l’avviso di addebito notificato da ADER per aver violato l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 quater del DL 44/2021 in quanto alla data del 15.6.2022 il soggetto non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario.

Ufficio del Giudice di Pace di Lucca -Sez.XI- sentenza iscritta al R.G. 1003/23

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Indice

1. Osservazioni generali


La sentenza in esame ha ad oggetto la sanzione amministrativa di €. 100,00 per il mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

1.1 La normativa: obbligo di vaccinazione


Nel dettaglio, svolgendo una rapida carrellata normativa dello stato dell’arte, il DL n. 44/2021, (modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022), ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata altresì prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022 ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al 15 giugno 2022.
In seguito, la Legge n.199/202ha sospeso dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale; il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2023 ha poi prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione. Conseguentemente, sono sospesi fino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

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1.2 I soggetti destinatari


I destinatari del procedimento sanzionatorio sono  quei soggetti che rientrano nelle categorie elencate: esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario; lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie; personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
E che: alla data del 15 giugno 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario; a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute; a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

1.3 La comunicazione di avvio del procedimento


Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). 
Dopo aver ricevuto  tale avviso, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per: trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità; dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Qualora il soggetto non dimostri, tramite l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, il possesso di una certificazione di differimento o esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede a notificare un avviso di addebito per l’irrogazione della sanzione.
Se l’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del destinatario della Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo, da pagare entro 60 giorni. 

2. Accoglimento delle eccezioni


Il ricorso è risultato fondato, e le eccezioni interamente accolte.
In particolare, è stata condivisa l’eccezione preliminare circa la illegittima emissione dell’avviso per non aver proceduto – né dato prova – alla notifica dell’avviso di avvio del procedimento come previsto dall’art. 4 sexies del citato decreto.
In secondo luogo, nonostante il carattere assorbente della doglianza, il Giudicante ha ritenuto di approfondire la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per le persone “over 50”, giungendo alla conclusione che: 
i) “la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’art. 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol dire che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge;
ii) anche a seguito dell’intervento della Consulta, “non appare compiutamente analizzata la questione … per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età nel caso in cui non vi sia una appartenenza a determinate categorie professionali, ragion per cui l’interesse del singolo dovrebbe essere sacrificato per il superiore interesse pubblico”.
Aggiunge, poi, in merito alla proroga della sospensione fino al 30.6.2024, che “Infine si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa…. Vista la primitiva sospensione… che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione.
L’apparato motivazionale termina, da ultimo, con l’analisi sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione e la loro gravità, testimoniata da tesi mediche autorevoli allegate alle argomentazioni del Ricorrente, che consentirebbe l’applicazione della “causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall’art. 4 della legge 689/81”.

3. Conclusioni


In considerazioni della complessità della vicenda che ha comportato “soluzioni interpretative non agevoli” , da un lato; e della mera esecuzione, da parte di ADER, “di un adempimento previsto e delegato di legge” , dall’altro, il provvedimento procede alla compensazione delle spese di lite ed annulla la sanzione amministrativa.

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Cristina Malavolta

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