A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15236 del 12 luglio 2011.
Col provvedimento è stata prevista una sanzione a carico del direttore di una filiale che aveva firmato assegni circolari fra persone diverse per un importo pari a 150 mila euro, perché aveva omesso di segnalare tale spostamento di denaro.
L’operazione era stata poi scoperta dalla Guardia di finanza che l’aveva segnalata al dipartimento del tesoro del ministero.
Era stata quindi irrogata la sanzione di tremila euro nei confronti del direttore della filiale, che presentava come extrema ratio ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ravvisato la responsabilità di costui, anche diretta, alla luce del fatto che il direttore è la persona fisica che rappresenta l’azienda di credito, anch’essa comunque obbligata, in solido con lui, al pagamento della sanzione, in un contesto nel quale l’apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell’ambito della irregolare operazione di trasferimento, ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa in vigilando sull’operato dei dipendenti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento