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Nozione di apertura di credito.
Il contratto di apertura di credito è un contratto tipico che trova la sua disciplina agli articoli del codice civile 1842-1845 c.c.
L’art.1842 definisce l’apertura di credito come il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
L’apertura di credito è stato configurato come un contratto:
– consensuale
– ad effetti obbligatori
– di durata
– autonomo
– definitivo
2. La tipologia di contratto : la differenziazione dell’apertura di credito
L’apertura di credito può essere differenziata. E’ possibile distinguere infatti un’apertura di credito per cassa , di firma , documentario.
Nella prima ipotesi vi è una semplice erogazione di denaro da parte della banca.
Nella seconda ipotesi, la banca assume , per conto del cliente, un impegno verso terzi.
Nell’ apertura di credito documentario, il soggetto compratore incarica la banca di pagare al venditore la somma di denaro.
L’apertura di credito inoltre pure essere di altre due fattispecie: allo scoperto o garantita.
Può inoltre essere semplice o in contocorrente. Nell’apertura di credito semplice, il cliente utilizza la somma messagli a disposizione della banca in un’unica volta. In quella in conto corrente il cliente non solo può utilizzare il denaro ma può, conseguenzialmente, effettuare rimborsi per ripristinare il credito.
3. I poteri dell’accreditato. Disposizione del credito concessogli.
E’ concesso all’accreditato di utilizzare il credito in più volte e successivamente attraverso versamenti ripristinare la sua disponibilità. E’ ovvio che il prelievo delle somme messe a disposizione e il successivo versamento vengono eseguite presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Tale diritto però non può essere sottoposto a procedimento di espropriazione forzata di crediti verso terzi.
Sostanzialmente, dunque, la figura dell’apertura di credito si basa non sulla utilizzazione del credito, ma sulla sua messa a disposizione.
4. Il recesso
L’identica norma che definisce l’apertura di credito definisce che la somma può essere messa a disposizione del cliente per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, l’accreditante ha facoltà di recedere dal contratto solo se sussiste una giusta causa.
Nel caso invece di apertura di credito a tempo indeterminato il recesso da parte della banca è possibile ad nutum ma con un termine di preavviso.
5. La forma del contratto
La forma è disciplinata dall’art.117 del T.U.B., il quale determina che per tutti i contratti stipulati dagli intermediari finanziari, è obbligatoria la forma scritta e la consegna di un esemplare ai clienti a pena di nullità. In capo alla banca vi è dunque l’obbligo di protezione del cliente attraverso la fornitura documentale del contratto in ogni momento anche laddove il cliente, a causa di negligenza abbia perduto la documentazione originaria. In caso di non ottemperanza da parte della banca di tale obbligo è possibile un’azione risarcitoria. Il danno però, deve essere specificatamente provato.
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Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore
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