L’indice : Capitolo 1) Il rapporto di lavoro; Capitolo 2) La Dirigenza; Capitolo 3)Le Relazioni sindacali; Capitolo 4) La disciplina di comparto; Capitolo 5) Le questioni di giurisdizione ; Capitolo 6) Istituti deflattivi e procedimenti contenziosi.
La presentazione degli Autori ci dà conto dei contenuti:
La fecondissima produzione scientifica sul pubblico impiego c.d. privatizzato ha, sino ad oggi, trascurato, con rare eccezioni ,il basilare referente giurisprudenziale, che, più pragmaticamente della dottrina ,ha vagliato una casistica assai varia ed irta di difficoltà interpretative, frutto della complessa stratificazione tra fonti legislative e contrattuali, del frequente ( e talvolta sconcertante per la sua iperproduzione ) intervento del legislatore su punti nevralgici del rapporto di lavoro con la p.a. e ,non da ultimo, della cattiva formulazione di alcuni precetti, soprattutto di fonte negoziale.
Il testo ,frutto ,oltre che dell’ampia esperienza giudiziaria dei coautori, di una pluriennale attività di ricerca, di studio e didattica,ma anche di alta amministrazione attiva, intende offrire un’ampia, ragionata e aggiornata rassegna di tutta la giurisprudenza ordinaria, amministrativa e della Consulta intervenuta sulle principali questioni concernenti il rapporto di lavoro con la p.a. per i vari comparti
Il volume ,testo ufficiale del MASTER di diritto del lavoro PRISMA ,per la sua completezza e il suo aggiornamento al 2005,rappresrenta pertanto un basilare ausilio per magistrati, studiosi ,avvocati, addetti agli uffici del contenzioso del lavoro che intendano acquisire, con rapidità e affidabilità, lo stato attuale della giurisprudenza sui punti nevralgici del pubblico impiego privatizzato>.
Notiamo inoltre che ogni capitolo è arricchito di una introduzione che fa il punto sulla tematica trattata; e sono inseriti i testi integrali delle sentenze più significative.
Per dare ulteriore conto al lettore dei contenuti abbiamo ritenuto utile dare una piccola rassegna delle sentenze relativa a due questioni fondamentali del nuovo ordinamento del lavoro pubblico.Riteniamo che il lettore debba concretamente avere un saggio, sia pure minimo, di come gli Autori abbiano operato.
Abbiamo perciò individuato due temi di interesse preminente, Gli Autori ci mostrano le posizioni prese della Suprema Corte in merito.
La contrattazione collettiva, che fa parte del Capitolo 3) Le relazioni sindacali; in particolare sulla natura del contratto collettivo del settore pubblico.
III, 1.2., 3. CORTE DI CASSAZIONE, sez. lav., 17 marzo 2005, n. 5892 — Pres. Ravagnani, Est. D’Agostino, P. M. Fuzio (diff.) — S.C. c. Ministero della difesa.
Contratti collettivi del settore pubblico – Natura di norme giuridiche secondarie Esclusione.
(D.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64).
Alle disposizioni dei contratti collettivi del pubblico impiego non è possibile riconoscere forza e valore di norme giuridiche secondarie, trattandosi di disposizioni che trovano la loro fonte nella volontà delle parti collettive che stipulano, non rilevando in senso contrario la particolarità del procedimento di formazione del contratto.
, 1.2., 4. CORTE DI CASSAZIONE, sez. lav., 17 marzo 2005, n. 5892 — Pres. Ravagnani, Est. D’Agostino, P. M. Fuzio (diff.) — S.C. c. Ministero della difesa.
Contratti collettivi del settore pubblico – Interpretazione – Canoni per l’interpretazione delle norme giuridiche – Inapplicabilità – Canoni per l’interpretazione contrattuale – Applicabilità.
(Disp. prel. c.c., artt. 12, 14; c.c., artt. 1362 ss.).
Dalla natura negoziale dei contratti collettivi dei pubblici dipendenti (non più recepiti in un atto regolamentare) consegue che l’interpretazione di tali atti debba avvenire secondo le norme generali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362-1371 c.c., piuttosto che a norma degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
La devoluzione delle controversie inerenti al rapporto di lavoro pubblico alla giurisdizione ordinaria ,che fa parte del Capitolo 5) Le questioni di giurisdizioni
V, 1, 4. CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1989 ord. — Pres. Grieco, Est. Vidiri, PM. Pivetti (diff.) — R. c. B. ed altri.
Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Rapporto di lavoro pubblico « contrattualiz-
zato » – Controversie – Giurisdizione ordinaria – Carattere generale – Inerenza al rapporto di lavoro – Sufficienza – Giurisdizione amministrativa – Portata limitata ed eccezionale.
(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63).
Alla devoluzione al giudice ordinario di tutta la materia del lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve riconoscersi carattere generale — rilevando, a tal fine, la sola inerenza della controversia al rapporto di lavóro —, a fronte della quale le disposizioni che prevedono il perpetuarsi nella materia delta giurisdizione del giudice amministrativo rivestono portata limitata ed eccezionale.
V, 1, 6. CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 7 marzo 2003, n. 3508 ord. — Pres. Delli Priscoli, Est. Evangelista, P. M. Uccella (conf.) — Regione Calabria c. S. ed altri.
Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Rapporto di lavoro pubblico « contrattualizzato » – Controversie – Giurisdizione ordinaria – Inerenza al rapporto di lavoro – Sufficienza – Concentrazione della tutela – Ratio – Impugnazione di atti amministra-t vi pro romici – Irrilevanza.
(C.p.c., art. 295; I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, art. 5; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 29, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 5, 63).
Con la devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle controversie relative alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, il legislatore ha inteso concentrare la com i etenza . resso un unico _iudice al fine di assicurare 1′ licazione di una discip ma ten. enzia mente omogenea per i avoraton pubblici e privati, avena o nguardo alla consistenza di diritto soggettivo delle situazioni giuridiche del dipendente inerenti al rapporto ed alla facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi presupposti, quanto gli atti di organizzazione e gestione del lavoro eventualmente coinvolti nella controversia. Ne consegue che, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, è sufficiente che la domanda introduttiva del giudizio si fondi su un
Etitum sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro. non rilevando in contrario che la
prospettazione della parte sia rivolta anche contro atti amministrativi prodromici ed in considerazione’della circostanza che non sussiste alcuna vis attractiva della giurisdizione amministrativa a cagione di questo nesso di presupposizione, atteso che la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione e che il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi, ma interdipendenti, può trovare soluzione secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.
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