Appalti – Cauzione provvisoria: è sufficiente il riferimento all’articolo 75

SM Redazione 04/07/11
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Si legge, infatti, nella polizza che “La presente garanzia è prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e delle condizioni previste all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006”.

Il suddetto schema Tipo 1.1, di cui al D. M. n. 123/2004, stabilisce, all’art. 1 (intitolato “Oggetto della garanzia”), che il “Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica”.

 

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