Commento alla decisione numero 3691 del 20 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Stante le prescrizioni della lex specialis di gara, la cauzione presentata dall’aggiudicataria intestata solo alla mandataria è corretta e quindi andava accettata.
Questo orientamento non è conforme a quanto finora deciso dai nostri giudici amministrativi.
Ma la domanda è un’altra.
Sulla base delle tassattività delle cause di esclusione di cui al comma 1 bis dell’articolo 46 in vigore dal 14 maggio 2011, una tale fattispecie sarà ancora possibile?
In riforma dell’impugnata sentenza, va invece respinto il motivo del ricorso di primo grado accolto dal Tar in relazione alla cauzione prestata dalla sola mandataria dell’Ati aggiudicataria, in quanto:
a) nel caso di specie, non è applicabile il principio invocato dal Tar, secondo cui nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti, in quanto il punto 11 del Disciplinare di gara della gara prevedeva che i documenti di cui al punto 11.4 (la garanzia provvisoria, per l’appunto) avrebbero dovuto essere presentati esclusivamente dalla mandataria, ponendo chiaramente una regola della procedura a cui si è attenuta l’aggiudicataria;
b) non trova alcun riscontro nella lex specialis della gara la tesi secondo cui tale previsione andrebbe riferita solo ai raggruppamenti di imprese già costituiti;
c) la cauzione presentata era quindi conforme alle regole della gara, perdendo così di rilievo la questione della omessa sottoscrizione della cauzione da parte della mandante.
(a cura di www.appaltiecontratti.it)
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