La stazione appaltante deve consentire, alla concorrente a gara di evidenza pubblica, l’accesso al soccorso istruttorio in tutti i casi di irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. L.vo n.50/2016.
La sentenza segnalata evidenzia come la nuova disciplina sugli appalti pubblici specifica in maniera certa le irregolarità insanabili, costituite essenzialmente dalle carenze documentali concernenti l’offerta tecnica ed economica e, più genericamente, dalle carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Tanto consente di ritenere che la nuova normativa ha esteso il numero delle fattispecie regolarizzabili, nell’intento di privilegiare gli aspetti sostanziali rispetto agli adempimenti di natura meramente formale, con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione possibile alle gare a evidenza pubblica.
Nel caso di specie, l’irregolarità ascritta dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato la gravata esclusione dalla selezione pubblica , non ha carattere insanabile, ai sensi dell’art. 83, comma 9, cit., del D. L.vo n. 50/2016.
Pertanto, la società ricorrente non doveva essere esclusa, tout court, dalla selezione pubblica, dovendole essere consentito, da parte della stazione appaltante, l’accesso al soccorso istruttorio ,ammissibile, anche per la mancanza, e non solo per l’incompletezza, di qualsiasi elemento formale della domanda.
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