Decisione numero 3862 del 27 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Il giudice amministrativo ben può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza (al fine di verificare la presenza delle relative figure sintomatiche di eccesso di potere) e della congruità dell’istruttoria all’esito della quale l’amministrazione ha proceduto alle proprie valutazioni.
Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3143), il Codice dei contratti prevede:
– per un verso, l’attivazione del procedimento di verifica di anomalia, in conseguenza [….] –> Continua a leggere qui
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