Quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria.
La perdita della chance può essere quantificata in un decimo dell’utile di impresa, presumendo le stesse possibilità di aggiudicarsi la gara per ogni concorrente. Vale a dire in una percentuale pari allo 0,40% dell’importo affidato.
Con riferimento al profilo del danno curriculare, esso deve ritenersi non sussistente in quanto la decisione del Consiglio di Stato ha annullato la prima aggiudicazione ma non ha decretato il diritto della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione.
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