In questo articolo presentiamo i criteri di valutazione e le formule matematiche per l’attribuzione del punteggio economico in materia di appalti pubblici. Per approfondire l’argomento ed imparare a creare offerte tecniche ed economiche vincenti per gare d’appalto, abbiamo organizzato il corso di formazione “Strategie di offerta per la partecipazione a gare d’appalto: analisi economica, tecnica e creazione di offerte competitive per i servizi”
Indice
1. Introduzione. I criteri di valutazione matematici e discrezionali
Le offerte presentate nell’ambito di un appalto pubblico devono essere valutate dall’ente.
Mentre il soggetto privato può tendenzialmente decidere con chi stipulare un contratto in maniera arbitraria [1], il soggetto pubblico è tenuto invece a determinarsi sulla base di parametri oggettivi, con la sola (parziale) eccezione dell’affidamento diretto [2] .
Questi parametri sono definiti con un processo mediante il quale l’ente:
- Definisce le modalità con cui intende aggiudicare il contratto, ossia se intenda aggiudicarlo solo sulla base di elementi economici (minor prezzo [3]), sulla base solo di elementi qualitativi (a costo fisso [4]) o sulla base di elementi qualitativi ed economici (miglior rapporto qualità/prezzo);
- Se ricorre al costo fisso o al miglior rapporto qualità/prezzo, definisce i criteri di valutazione e i sub-criteri di valutazione, ossia gli elementi che intende valutare e le modalità con cui intenda farlo, attribuendo a ciascuno un peso nell’economia complessiva della valutazione (esempio: 10 punti su 100).
I criteri di valutazione definiti possono essere distinti, molto brevemente, in due categorie.
I criteri di valutazione discrezionali presuppongono una valutazione dell’ente pubblico i cui esiti non sono predeterminabili né valutabili con l’applicazione di parametri matematici. L’ente deve definire le basi del proprio ragionamento e motivare le ragioni di attribuzione del punteggio [5].
I criteri di valutazione matematici si fondano invece sull’uso di una formula applicata in ragione di un valore definito dall’operatore economico oppure, ancora, sulla base di una semplice dichiarazione di offrire o non offrire una prestazione o di possedere o non possedere un determinato criterio [6].
Come è agevole intuire, i criteri matematici trovano, come loro ambito di applicazione tipico, la valutazione dell’elemento economico. Questo è definito mediante un valore, e non può che essere valutato sulla base di questo, non residuando alcuna discrezionalità dell’ente [7]. La predeterminabilità dell’esito consente all’operatore economico di effettuare delle simulazioni sulla base del dato storico dei concorrenti e di poter quindi cercare di individuare un ribasso che consenta di ottenere un punteggio idoneo ad aumentare le chanches di aggiudicazione. Ma ogni formula ha effetti e scopi diversi, che sia l’ente che l’operatore economico deve conoscere, e che sono oggetto del presente contributo.
2. Il principio di atipicità delle formule
Va premesso: nel nostro ordinamento le formule matematiche applicabili all’elemento economico (ma anche a quello qualitativo numerico) non sono predeterminate nei casi di appalti con criterio del costo fisso o del miglior rapporto qualità/prezzo [8].
Questo vuol dire che l’ente può liberamente decidere quale intenda più congrua alle proprie esigenze.
Dell’esistenza di questo principio dà atto anche l’ANAC che, nel bando tipo n. 1 del 2023, ammette la possibilità di utilizzare una formula diversa da quelle riportate nel documento.
Bando tipo n. 1/2023 |
<<Formula “…” [riportare la formula non lineare/indipendente prescelta]>> |
L’ANAC però avverte che l’uso di queste formule può essere complesso, invitando solo le Stazioni Appaltanti dotate di peculiare qualificazione ad usarle.
Relazione al Bando Tipo n. 1/2023 |
<< Le stazioni appaltanti particolarmente qualificate possono ricorrere anche a formule indipendenti … qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso>> |
E, nella prassi, solitamente gli enti decidono invece di fare ricorso a quelle definite nel Bando Tipo, che vedremo di seguito.
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3. Le formule tipiche. La formula lineare
Una prima formula, di facile applicazione, è quella detta ad interpolazione lineare.

Questa formula ha il vantaggio di agevolare notevolmente il calcolo e di garantire proporzionalità nel rapporto tra i diversi ribassi e il punteggio. Così, ad esempio, se un concorrente offre un ribasso dell’1%, e un altro del 2%, il secondo otterrà il doppio del punteggio del primo.
Il calcolo, però, incoraggia proprio per questo la formulazione di ribassi aggressivi, che possono deprimere la concorrenza qualitativa. Il concorrente, infatti, potrebbe puntare poco sulla qualità colmando il gap con un ribasso di molto eccedente la media prevedibile. L’anomalia (cioè la possibilità di escludere le offerte sospette di essere in perdita) funge da filtro, ma non pone comunque riparo ad offerte scadenti ma economicamente sostenibili in assenza di soglia di sbarramento (per la quale le offerte tecniche che non raggiungono un determinato punteggio minimo vengono escluse), come correttamente evidenzia la stessa ANAC.
Relazione al Bando Tipo n. 1/2023 |
<< La formula lineare, infatti, basandosi sui ribassi percentuali presenta il rischio concreto di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi molto elevati, incoraggiando offerte aggressive. In tal modo si potrebbe privilegiare eccessivamente la componente economica a discapito di quella tecnica, pertanto è consigliabile in caso di utilizzo della predetta formula che le stazioni appaltanti diano un adeguato peso alla componente tecnica, al fine di evitare che venga di fatto annullato il confronto sugli elementi qualitativi dell’offerta>> |
4. Le formule tipiche. La formula bilineare
La formula bilineare ha l’effetto inverso a quella lineare, ossia tende a scoraggiare i ribassi eccessivi perché ne limita gli effetti sul punteggio. Non vuol dire che il ribasso forte divenga irrilevante, ma questo ottiene un <<premio>> inferiore.

Senza soffermarci sul profilo matematico, osserviamo solo che il sistema fa sì che il punteggio sia attribuito con criteri diversi se l’offerta è inferiore o superiore alla media dei punteggi. L’effetto dipende anche dal coefficiente X: più è alto, minore è l’incidenza del punteggio per le offerte che superano la soglia, come correttamente evidenziato dalla relazione ANAC.
Relazione al Bando Tipo n. 1/2023 |
<< occorre evidenziare che la formula bilineare ha la caratteristica di comprimere i coefficienti assegnati all’elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente X fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Per diminuire l’importanza dell’elemento prezzo è necessario utilizzare un coefficiente X elevato (0,85 o 0,90) >> |
Il concorrente, quindi, che vede questa formula deve o utilizzare un ribasso molto eccedente la media oppure puntare sugli elementi qualitativi, sapendo che questi offrono il reale vantaggio competitivo per l’acquisizione del contratto.
5. Le formule tipiche. La formula quadratica.
C’è anche una ulteriore formula che ha natura ambivalente, nel senso che questa ha effetti diversi a seconda del valore predeterminato dall’ente (si ricorda che questo valore, così come il coefficiente X della precedente formula, deve essere definito negli atti di gara a pena di annullamento della procedura).
Questa formula è definita quadratica e nel Bando Tipo ANAC viene rappresentata come segue:

L’Autorità indica che il coefficiente alfa (l’esponente della potenza) debba essere inferiore ad 1, ma in realtà, in virtù del principio di atipicità descritto, nulla vieta all’ente di indicarne uno superiore a questo valore, purché motivi la sua scelta.
Questo coefficiente ha una natura ambigua.
Se questo è inferiore a 1, il coefficiente scoraggia i ribassi più forti, diminuendo molto la differenza di punteggio anche a fronte di differenze elevate, sino quasi ad annullarla. Il coefficiente, però, non può mai essere pari a zero, perché condurrebbe a dare un punteggio pari a zero ad ogni concorrente, con la conseguenza che la gara avrebbe in realtà, quale criterio di aggiudicazione, quello del costo fisso.
Se il coefficiente è pari ad uno, l’effetto è quello che abbiamo visto per la lineare.
Se è superiore ad 1, la formula avvantaggia i ribassi corposi, per cui diventa conveniente puntare sull’elemento economico per superare il gap tecnico del concorrente.
6. Conclusioni
La scelta della formula da parte dell’ente pubblico non può essere rimessa al caso o alla sola convenienza matematica della sua applicazione. Ogni formula persegue un fine diverso, mandando un messaggio ai concorrenti sul valore della competizione sul prezzo (fermo restando che possono essere applicate anche per elementi tecnici).
Questo messaggio deve essere colto dal concorrente per strutturare la strategia di gara. La formula bilineare, come si è visto, scoraggia il ribasso eccessivo, avvertendo il concorrente che è meglio offrire una migliore qualità se vuole acquisire il contratto.
La formula lineare, al contrario, lo invita a colmare il gap tecnico puntando sull’elemento economico. Sacrificare una quota di utile, in presenza di una scarsa qualità, può condurre all’aggiudicazione del contratto.
La formula quadratica dipende, come si è detto, dal coefficiente. Questo determina realmente il suo effetto.
Il corretto studio delle formule, quindi, è essenziale per l’impresa che operi nel mercato pubblico e per elaborare la propria strategia. La sua mancata analisi determina un grave rischio esponendo a rischi non utili, a sacrifici privi di vantaggio competitivo.
Non sono certo solo le formule a dover essere attenzionate, ma queste, almeno, consentono di effettuare delle simulazioni per comprendere come, ed entro che termini, un ribasso posa aumentare le chances di aggiudicazione. La migliore impresa non è solo quella che offre il migliore servizio, ma quella che ha studiato la strategia migliore, senza la quale l’offerta è un claudicante senza bastone.
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Note
[1] Fatte salve alcune eccezioni come il divieto di discriminazione nelle assunzioni lavorative (d.lgs. 216/2003) e l’obbligo di stipula del contratto nel caso di monopolio (art. 2597)
[2] Nel quale comunque l’ente è tenuto al rispetto di alcuni principi, come quello di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023) e a garantire che il contraente abbia una pregressa esperienza (art. 50 d.lgs. 36/2023)
[3] In tal caso, negli appalti sottosoglia, si procederà ad un calcolo specifico per l’individuazione del miglior offerente e per l’individuazione di tutte le offerte anomale (art. 54 e Allegato II.2 d.lgs. 36/2023).
[4] L’espressione utilizzata, pur non essendo quella di uso comune, viene adottata per dare evidenza che, in tal caso, il prezzo è escluso dalla negoziazione (art. 108 c. 5).
[5] La motivazione può essere discorsiva ma può anche limitarsi all’attribuzione del punteggio in ragione della specificità e analiticità dei criteri definiti dall’ente. I
[6] In questo secondo caso si parla di criteri on-off.
[7] Che può, invece, valutare se
[8] Si fa eccezione per i servizi professionali, per i quali la formula è predeterminata, e per gli appalti sottosoglia con criterio del minor prezzo, per i quali, come anticipato, vi è un calcolo specifico per determinare la soglia di anomalia.
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