E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso proposto da una Ditta avverso l’esclusione da una gara indetta da una azienda sanitaria.
Per il TAR salentino, in particolare, nelle gare di appalto le clausole di esclusione sono di stretta interpretazione, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti che rischierebbero di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, il principio della par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2064; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 aprile 2012, n. 177).
Nella specie, ha proseguito il TAR Lecce, data la difformità tra il senso letterale della disposizione di cui al punto 5) della lettera di invito e l’interpretazione che di essa ha dato la Stazione Appaltante, il Collegio reputa illegittima e contraria al principio della più ampia partecipazione l’esclusione della ricorrente dalla gara in questione.
Peraltro, le schede tecniche relative ai materiali di consumo prodotte delle Ditte ammesse alla gara (tra cui anche quelle dell’aggiudicataria) riportano l’indicazione dei codici dei prodotti e delle quantità contenute nelle confezioni e, solo in taluni casi, riportano una sintetica descrizione dei prodotti medesimi; esse, pertanto, sono inidonee a consentire una compiuta valutazione sui futuri costi di gestione delle apparecchiature oggetto della fornitura in relazione ai materiali di consumo utilizzabili, poiché solo l’indicazione di analitiche voci di prezzo e dei quantitativi necessari a coprire l’intero periodo di fornitura sarebbe stata utile a tal fine.
Ha pertanto, concluso il TAR, anche sotto questo ulteriore profilo, l’esclusione della ricorrente si rivela illegittima e posta in essere in violazione del principio del favor partecipationis.
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