In tema di affidamento di un appalto pubblico, tra vecchia e nuova attestazione di qualificazione dell’impresa partecipante non vi deve essere soluzione di continuità e una nuova attestazione, emessa anche con intervallo di un solo giorno, in quanto non costituisce rinnovo della precedente, fa venir meno, in capo all’impresa, il requisito della qualificazione alla gara.
La sentenza allegata del T.A.R. Campania-Salerno aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento di un appalto pubblico, deve essere esclusa dalla gara l’impresa che abbia prodotto un’attestazione SOA valida in fase di partecipazione e di aggiudicazione provvisoria, senza produrre un’istanza di rinnovo, ai sensi dell’art. 15 del D. P. R. 25 gennaio 2000 n. 34, ma richiedendo una nuova attestazione.
La nuova attestazione non può essere assimilata in alcun modo ad un rinnovo, essendosi creata una soluzione di continuità nella fase compresa tra l’aggiudicazione provvisoria e la fase di verifica della documentazione.
Tra vecchia e nuova attestazione non deve esservi soluzione di continuità, nemmeno per un solo giorno, altrimenti la nuova attestazione non costituisce rinnovo della precedente, venendo così meno, in capo all’impresa, il requisito della qualificazione alla gara anche medio tempore.
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