La disamina della natura del contratto evidenzia che lo stesso si configura come prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie), senza che tale prestazione sia accompagnata dall’approntamento delle mense o dal servizio a tavola.
Tali circostanze escludono che il Comune abbia inteso appaltare un servizio e, nella specie, il servizio di mensa, non essendo previsti una serie di incombenti propri dell’appalto di servizi; a tanto consegue che, più propriamente, il contratto stipulato assume la configurazione giuridica di contratto di somministrazione, ex 1559 e ss cod. civ., (quindi appalto di fornitura) e non già di servizio di mensa.
(omissis)
per l’annullamento
degli atti di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura pasti caldi per cinque anni scolastici alle Scuole Materne ed elementari, gara indetta a licitazione privata dal Comune di Lecce, ed in particolare del bando di gara pubblicato il 17.1.1996, degli atti di prequalificazione, di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale ed, altresì, della stessa aggiudicazione, una volta intervenuta.
(omissis)
FATTO E DIRITTO
La R.R. ricorrente, impresa partecipante alla gara in questione, avendo proposto apposita istanza di partecipazione, ha impugnato gli atti di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura per pasti caldi alle Scuole materne ed elementari, lamentando che la procedura concorsuale si sia conformata all’affidamento di un appalto di fornitura, anziché a quello di servizi come, secondo la stessa, avrebbe dovuto essere.
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:
1) Falsa ed erronea interpretazione del combinato disposto degli artt.1 e 3 d.legs. 157/1995 ed art.1 d.legs.358/92:violazione di legge.
2) Illogicita’ ed incongruenza dell’attivita’ amministrativa.
Con atto del 30 luglio 2006 si è costituita in giudizio l’************* intimata,depositando articolata memoria difensiva ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 28 giugno 2007 la causa è stata riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.
L’art. 1 del capitolato speciale di gara prevede che la licitazione ha per oggetto ” la fornitura di pasti caldi confezionati giornalmente e consegnati in contenitori a perdere per n. 550 unità tra alunni delle scuole materne comunali e statali- scuole elementari e per adulti (personale docente ed ausiliario) in n. 19 centri di refezione scolastica (dei quali è possibile l’aumento nel corso del quinquennio) secondo le tabelle dietetiche allegate “.
L’art. 2 del medesimo capitolato chiarisce ancora che “la ditta appaltatrice dovrà impegnarsi per la durata di cinque anni scolastici alla fornitura dei pasti confezionati monorazione con bicchiere, tovagliolo, posate e tovaglietta a perdere, cotti e confezionati in locali situati a Lecce nello stesso giorno in cui verranno distribuiti, trasportati in idonei contenitori a perdere in fibra vegetale che assicurino la consumazione dei pasti caldi senza ulteriore impiego di forni”.
La disamina della natura del contratto evidenzia che lo stesso si configura come prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie), senza che tale prestazione sia accompagnata dall’approntamento delle mense o dal servizio a tavola.
Tali circostanze escludono che il Comune di Lecce abbia inteso appaltare un servizio e , nella specie, il servizio di mensa, non essendo previsti una serie di incombenti propri dell’appalto di servizi, risolventisi nei citati “facere”, non sussistenti nell’appalto in questione; a tanto consegue che, più propriamente, il contratto stipulato assume la configurazione giuridica di contratto di somministrazione (art. 1559 e segg.ti cod. civ.) e non già di servizio di mensa.
Del resto, al fine di individuare la fattispecie contrattuale oggetto di gara e la relativa disciplina normativa applicabile, occorre avere riguardo all’aspetto della prevalenza del “quid” richiesto.
Difatti, la giurisprudenza prevalente ha avuto modo di evidenziare che costituisce contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. (e, quindi, appalto di forniture) e non appalto di servizi, la richiesta, da parte di un comune ad un’impresa di fornire un determinato numero di pasti (con prezzo a base d’asta ragguagliato al costo unitario per pasto) preparati quotidianamente presso le cucine dell’appaltatore e consegnati ai diversi plessi scolastici per sopperire alle esigenze della refezione scolastica (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 17 gennaio 2000, n. 289).
Per le considerazioni che precedono deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente contesta il “nomen” attribuito dall’amm.ne all’appalto in questione e la disciplina applicata.
Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illogicità ed incongruenza dell’azione amministrativa nel richiedere l’attestazione della capacità tecnica, senza la prefissazione di parametri di riferimento, nonché nella determinazione delle modalità di aggiudicazione, non coglie nel segno.
Quanto alla capacità tecnica, la stazione appaltante ha espressamente previsto nel bando di gara che la stessa doveva essere provata , e valutata, mediante l’indicazione delle principali forniture per refezione scolastica o ristorazione collettiva o aziendale effettuate durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario, la descrizione delle attrezzature, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli elementi di studio e ricerca, oltre alla indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’impresa , nonché mediante la presentazione di apposite dichiarazioni attestanti: la regolarità contributiva , previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori; il possesso di immobile nel territorio comunale idoneo per la cottura, preparazione e confezionamento dei pasti, di mezzi idonei per il trasporto; che i dipendenti utilizzati per la fornitura dei pasti sono assicurati presso INAIL a norma di legge.
Quanto invece alle modalità di aggiudicazione dell’appalto, le stesse risultano espressamente disciplinate nel capitolato speciale all’art.5 ove si prevede che “l’aggiudicazione sarà fatta ai sensi del d.legs. 358/92 art.16 lett.a) con le modalità della legge 14/73 art.1 lett.a)”, ossia al prezzo più basso per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta.
A ciò consegue che la capacità tecnica richiesta risulta configurarsi quale requisito di partecipazione e non già elemento di valutazione dell’offerta incidente sulle modalità di aggiudicazione, con la conseguenza che nessun criterio di valutazione della stessa doveva essere previamente stabilito dalla stazione appaltante, in quanto aggiudicandosi l’offerta al prezzo più basso, nessun valore discretivo viene affidato dal bando alla c.d.”capacità tecnica” la quale, assurge a mero requisito di partecipazione.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite, sussistendo giustificati motivi, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso epigrafato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007.
Dott. ***************** – Presidente
Dott.ssa ************* – Estensore
Pubblicata il 19 novembre 2007.
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