Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria di cui all’art. 75, d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento; infatti, la mancata prestazione della garanzia da parte di tutte le imprese del raggruppamento esporrebbe la stazione appaltante a tutti gli inadempimenti non imputabili all’impresa o alle imprese cui la garanzia stessa si riferisce.
Né possono assumere rilevanza le argomentazioni civilistiche della stazione appaltante e della contro interessata sulla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e sulle altre caratteristiche del contratto di garanzia stipulato a favore del consorzio , perché ciò che risulta carente non è l’ampiezza oggettiva delle garanzie offerte, ma il fatto che tali garanzie siano soggettivamente limitate alla sola impresa capogruppo.
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