In materia di appalto di servizi legali da parte di ente pubblico previdenziale per il quale ? successivamente a periodo di affidamento provvisorio alla societ? gi? attributaria dello stesso ? si proceda all? indizione di procedura concorsuale mediante licitazione privata per una durata predeterminata e pari finanche ad un trimestre, deve radicalmente escludersi che possa essere invitata a partecipare alla gara la stessa societ? gi? aggiudicataria del servizio allorquando essa si sia resa responsabile di gravissime negligenze contrattuali dimostrate e dimostrabili in ogni sede possibile ?in ragione della notevolissima documentazione cartolare esistente , oltrech? di testimoni plurimi. Per giurisprudenza costante giuscontabilistica ? noto che l? affidamento provvisorio solitamente avviene per il tramite di trattativa privata per plurime ragioni, non ultima quella fiduciaria. Ma se l? elemento fiduciario non sussiste pi? per quanto sottoevidenziato, non necessariamente alla trattativa privata si deve fare ricorso per riappaltare l? affidamento alla stessa ditta che gi? lo aveva.? ?Ed ? preferibile avvalersi della licitazione privata. Generalmente allo spirare del precedente contratto di appalto, se non sia ancora stata espletata la procedura concorsuale per reperire il nuovo contraente, si fa luogo all? affidamento provvisorio in capo alla ditta gi? fornitrice dell? ente, ma ci? non ha ragione di essere se detta ditta abbia commesso plurime irregolarit? ?nell? espletamento delle incombenze affidatele. Specie se tali incombenze sotto il duplice profilo erariale e penale sono di estrema rilevanza ( indebite? fatturazioni inficiate da falso ideologico ? doppie fatturazioni ? false attestazioni -duplicazione di adempimenti e via dicendo ) . Ne consegue che l? affidamento succitato? giammai pu? essere conferito alla predetta societ? ?n? mediante il ricorso a trattativa privata n? a mezzo di licitazione privata. Difatti, ? di palmare evidenza che l? ulteriore procrastinarsi del rapporto contrattuale da parte dell? ente previdenziale con tale societ? , che sempre ed immancabilmente abbia perseverato nelle proprie condotte illecite, comporterebbe la responsabilit? contabile e penale degli apicali dell? amministrazione che ? ad onta di quanto accaduto ? omettano di procedere al necessitato affidamento ad altra societ? che offra garanzie di esatto adempimento del servizio legale.
Se di poi l? affidamento di cui trattasi viene revocato in fatto od in diritto ( ma poco rileva la forma nella specie ) e seguito da gara per licitazione privata in luogo di trattativa privata al quale anche tale societ? venga invitata e/o societ? da essa controllate, non sar? giustificabile in alcun modo un? eventuale aggiudicazione alla? societ? in questione, in quanto essa mai avrebbe dovuto essere invitata.
La licitazione privata puo? essere utilizzata per l? affidamento provvisorio al sol fine di assicurare una procedura trasparente e ben poco trasparente sarebbe l? operato della Amministrazione che ad essa ricorra per poi aggiudicare l? appalto all? ex ? aggiudicataria.
?N? la licitazione privata pu? tradursi in un palese escamotage per tentare di validare la pregressa situazione inficiata da acclarate illegittimit? a rilievo illecito.
Se poi la societ? aveva pure convenuto in giudizio innanzi al Tar la stazione appaltante anche se solo in via cautelare temerariamente e pretestuosamente , ? ovvio che giammai essa possa esigere l? ottenimento dell? affidamento provvisorio. L? appalto presuppone intuitus fiduciae. Come detto intuitus sia configurabile in una manifesta situazione di confliggenza di interessi non ? dato di vedere.
A ci? aggiungasi che allorquando il ricorso della societ? innanzi al G.A.? venga pure rigettato ? nulla quaestio sulla piena? ?legittimit? dell? operato della amministrazione appaltante.
Se poi ? ci? nonostante? ? la soccombente presenti esposto in sede penale lamentando asseriti ?vizi della procedura concorsuale, deve osservarsi che? un siffatto comportamento ? chiaramente volto a? rivendicare una sorta di primazia dell? appalto di cui sopra come se l? averlo ottenuto per successive annualit? possa configurare? ?il diritto a perpetuare un rapporto che doveva essere gi? risolto da tempo per esclusiva responsabilit? della impresa appaltatrice. Nell? appalto- giova rammentare- di servizi, forniture o di lavori,? il servizio, la fornitura od il lavoro devono essere privi di vizi e di difformit?. In disparte la disciplina codicistica in materia, esiste tutto lo strumentario in tal senso fornito dalla legislazione speciale e da quella comunitaria. Strumentario che ciascuna amministrazione dovrebbe tenere bene a mente e parimenti bene a mente dovrebbe avere la giurisprudenza amministrativa, contabile e penale in subiecta materia, perch? il contenzioso spesso dipende da una carente formazione degli apicali e degli amministrativi preposti. Una cosa ? peraltro – ? la carente formazione ; ben altro la sussistenza di fattispecie ?criminose e foriere di danno pubblico. E se una societ?? assuma un atteggiamento di consolidata impunit? reso possibile dalla ignavia e dalle condotte omissive dei vertici dell? ente, seppure tardivamente la P.A. dovr? attivarsi incisivamente per contrastarne le pretese pretestuose. Ne consegue ? quindi -? che sull? ente grava l? inderogabile dovere di controdenunzia penale ? nonch? di presentare esposto innanzi alla Procura contabile competente per territorio ??con riferimento a tutti i danni all? erario che le condotte illecite sia a livello omissivo che commissivo? dell? appaltatore? ???hanno arrecato alla stazione appaltante. ?
Peraltro, deve osservarsi che la P.A. contraente la quale non abbia giammai proceduto giudizialmente e/o amministrativamente per la risoluzione anticipata del pregresso contratto di appalto, n? si sia avvalsa dei rimedi specifici apprestati dal sistema di contrattualistica pubblica? per ottenere l? esatto adempimento dei servizi legali, ed anzi abbia bellamente soprasseduto sia alle contestazioni di rito, sia alle misure conseguenziali necessitate, risponde nella persona dei responsabili sia a livello amministrativo dirigenziale (Direttore di Sede ? Direttore Regionale e finanche Direzione Generale per culpa in vigilando? ) sia a livello professionale legale ( Coordinatore Legale di Sede- Coordinatore Legale Regionale e sinanche Avvocatura Centrale per culpa in vigilando) per i reati ravvisabili nella specie e che spaziano dall? omissione di atti di ufficio all? abuso di ufficio . Se siffatte condotte omissive reiterate siano poi state anche occasionate da fenomeni di malagestione e/o ?di corruzione e/o di concussione, in seguito ai quali? una stessa societ? per anni ha ottenuto indebitamente l? aggiudicazione dell? appalto di servizi legali pur sempre dando pessima prova di s?, i contesti criminosi assumono ben altre connotazioni illecite. Continuare ad omettere le prescritte denunzie all? A.G.? addirittura in ipotesi che gi? l? A.G. abbia avviato sua sponte inchieste contabili e/o penali sulle evenienze illecite verificatesi, costituisce gli apicali di cui sopra e la Commissione di gara in responsabilit?, ferma restando quella configurabile? per i reati? di cui si ? resa colpevole la societ? medesima. Gli organi di controllo interno ed esterno di cui all? art. 12 L. n. 259/1958 all? Istituto che inderogabilmente, in ragione delle attribuzioni loro demandate, abbiano cognizione dell? accaduto ed omettano di intervenire, hanno pari obbligo di attivarsi nelle? sedi di competenza. E se tali inadempienze della societ? gi? aggiudicatrice e gi? affidataria provvisoria per il periodo precedente alla aggiudicazione ad altra societ? a seguito di gara mediante licitazione privata, neanche siano state mai acclarate in sede defensionale dall? ente convenuto in causa, risulta implicitamente confermato il postulato omissivo sotteso a finalit? corruttiva a danno della stazione appaltante. Ne deriva che l? ente ? in sede di controdenunzia- dovra? acclarare che l? estromissione del precedente appaltatore era obbligo imprescindibile ed ineliminabile nell? interesse esclusivo del corretto ed esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto di servizi legali e, percio? , a tutela erariale della stazione appaltante. E siccome in materia contrattuale la disciplina dei rinnovi e delle proroghe non consente l? inutile e farraginoso procrastinarsi di una procedura concorsuale per l? aggiudicazione di un appalto di servizi, procedura per la quale gi? esista la commissione di gara e per la quale non si ? dato corso alla aggiudicazione ?soltanto sotto tema dell? esistenza di procedimenti penali e/o contabili ma sempre allo scopo malcelato di agevolare l? appaltatore gi? aggiudicatario per anni dei precedenti appalti in uno o pi? uffici legali, il regime delle responsabilit? si aggrava inesorabilmente.
Se per le caratteristiche proprie dell? appalto in specifico, la gara europea ? obbligata, l? ente non puo? disattendere e la gara europea deve celebrare.
Come di nessun rilievo ha la circostanza che la societ? muti denominazione e sostanzialmente sempre quella sia allo scopo di poter di nuovo ottenere l? appalto di servizi. La sostanza prevale sempre sulla forma specie se la forma ? solo un pretesto elusivo e di comodo ed alquanto agevole da smascherare.
E che ?per l? altrettanto concorrere a mezzo di altra societ? in collegamento con essa o mediante la nuova veste societaria fittizia, si traduce nel correlato obbligo della P.A. di escludere a monte dalla procedura concorsuale societ? di comodo .
Pertanto, l? agire della amministrazione che ? quantomeno in sede di procedura concorsuale per l? affidamento provvisorio ante procedura di gara europea ? abbia aggiudicato l? appalto di servizi a societ? diversa da quella precedente,? potr? essere considerato immune da vizi di legittimit? e sicuramento non foriero di penali conseguenze ma soltanto limitatamente a quella gara di affidamento. ?
Su siffatte tematiche? esistono plurime delibere del controllo della Corte dei Conti- ma soprattutto vi ? cospicua giurisprudenza erariale ?alla quale si rinvia integralmente e consultabile sul sito www.corteconti.it ? banca- dati sentenze ? responsabilit?, oltrech? altrettanto cospicua giurisprudenza penale in materia di pubblici appalti e delitti contro la pubblica amministrazione. ??Per problematiche di analoga portata vedasi su questo sito l? Osservatorio di Contabilit? Pubblica ? Parte specialistica Enti Previdenziali- nonch? parte generale giurisprudenza erariale ? sentenze in materia di indebite e?? false fatturazioni? nonch? duplicazioni di adempimenti? negli appalti di forniture e di servizi.
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