Appalto integrato: quando è legittima la sottoscrizione dell’offerta

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In tema di appalto integrato è legittima l’offerta presentata dall’operatore che partecipa singolarmente per la parte relativa all’esecuzione dei lavori e con un R.T.P. per la sola progettazione esecutiva.

 

Con sentenza n. 1759/2016 il Consiglio di Stato Sez. V, ribaltando la decisione del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce (sentenza n. 3253/2015), ha affermato che, in tema di appalto integrato, è legittima l’offerta con la quale un operatore dichiari di partecipare in forma singola per la parte di appalto relativa all’esecuzione dei lavori, e con un raggruppamento temporaneo di professionisti per la parte riguardante la (sola) progettazione esecutiva.

In particolare, il collegio ha accolto l’appello presentato dall’aggiudicataria dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di recupero funzionale del Palazzo Duca Ghezzi, in un primo momento esclusa dal TAR in quanto, a fronte di un’iniziale dichiarazione di voler partecipare da sola alla gara, cui è seguita un’ulteriore dichiarazione di voler costituire un r.t.p. per l’affidamento dell’appalto integrato, l’offerta presentata era, invece, priva delle sottoscrizioni dei professionisti esterni, risultando pertanto incerta l’identità dell’offerente.

Sennonché, il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di specie l’offerta, lungi dall’apparire incerta, era effettivamente riferibile alla sola impresa risultata aggiudicataria; infatti, nel caso che ci occupa non ci si trova difronte ad un’offerta presentata da un soggetto plurimo, ovvero da una a.t.i., bensì ad un’offerta articolata “dove la S.r.l. ha dichiarato di partecipare in forma singola per la parte dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori e con un r.t.p. per la sola progettazione esecutiva, dove due progettisti esterni vengono associati ai progettisti interni della medesima società”.

Tale situazione non sarebbe assolutamente in contrasto con il dettato di cui all’art. 53, comma 3, del D.lgs. 163/2006, ma anzi, a ben vedere, la previsione codicistica ammette detta possibilità dal momento che, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, “se è legittimo che in relazione all’esecuzione di un appalto integrato si formi un raggruppamento per l’esecuzione dei lavori e un distinto raggruppamento per l’espletamento del servizio di progettazione (Cons. Stato Sez. IV 13.10.2015 n. 4715), non può non essere altrettanto legittimo che l’esecuzione dei lavori venga effettata da un’impresa singola mentre la progettazione esecutiva venga affidata ai propri progettisti interni ai quali vengono associati due progettisti esterni”.

In definitiva, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ritiene che, laddove dei professionisti esterni sottoscrivano, nell’ambito di un appalto integrato, un accordo per il servizio di progettazione esecutiva con un’impresa partecipante alla gara, tale accordo non qualifica i suddetti progettisti come concorrenti, con conseguente obbligo di sottoscrizione dell’offerta unitamente all’impresa partecipante alla gara. Infatti, qualora i progettisti esterni non condividano alcuna responsabilità in ordine all’esecuzione dei lavori, essi non possono essere considerati concorrenti, essendo tali solamente “i soggetti che con chiarezza assumono l’impegno ad eseguire l’appalto integrato nella sua interezza”.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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