E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, mutando orientamento rispetto a precedenti pronunce, ha ritenuto che la giurisdizione, nel caso di impugnazione di provvedimenti di revisione della patente a seguito della perdita totale del punteggio a disposizione con nuovo esame di idoneità, appartiene al Giudice ordinario, e in particolare del Giudice di Pace, e non del Giudice amministrativo.
In particolare, per il Tar salentino la revisione della patente di guida, di cui all’art. 126-bis, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consegue alla perdita totale del punteggio attribuito all’atto del rilascio del permesso.
Secondo la disciplina recata dal Codice della strada al Titolo VI, Sezione II (“Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie”), nelle stesse sono da ricomprendere le “sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida” (art. 210, primo comma, lett. c).
Il che comporta che la contestazione ad essa rivolta va proposta, ex art. 204-bis del Codice della strada, nelle forme dell’opposizione e secondo il rito ora stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di pace competente.
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