E’ quanto affermato dal Giudice di pace di Salerno dott.ssa *************** in una recentissima articolata ordinanza riportata in calce.
Il caso in esame era relativo al sinistro tra i veicoli di un cittadino italiano e di un cittadino straniero, verificatosi all’estero. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, ma con l’ordinanza citata il Giudice affermando la propria giurisdizione ha sancito che il cittadino italiano , vittima di un sinistro, derivante dalla circolazione dei veicoli, che si sia verificato in uno stato estero , può domandare non solo il risarcimento ( fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri , designato in Italia dall’assicuratore straniero del responsabile ( art. 153 comma 1 C.d.A. ) ,bensì ha anche la facoltà di convenire in giudizio ,con l’azione diretta , sempre in Italia , l’ assicuratore della r.c.a. del responsabile del sinistro ( straniero) .
Il giudicante perviene a tale conclusione , occorre prendendo le mosse ,dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2007 , C.463-06 , la quale ha operato un’interpretazione autentica , del rinvio contenuto nell’art. 11 n°2 del Regolamento CE del Consiglio 22/12/2000 n° 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( art. 11 comma 2 : le disposizioni di cui agli articoli 8,9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore , sempre che tale azione sia possibile ) , all’art. 9, n° 1 lett.b) del regolamento medesimo (l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto in un altro stato membro , davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore , qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato o da un beneficiario ). La Corte di ********* ha dunque interpretato tale rinvio in maniera tale , da affermare che in materia di responsabilità civile , derivante da sinistro stradale verificatosi in uno stato estero , la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l’assicuratore straniero, dinanzi al giudice del luogo dello stato membro in cui essa ( persona lesa ) è domiciliata , e ciò qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro.
In particolare, ha precisato la giudicante,il detto rinvio non può essere inteso in senso restrittivo e letterale, bensì nel senso di ampliare la categoria dei soggetti che possano beneficiare dell’applicabilità dell’art. 9 n° 1 lett.b) diversi da quelli elencati, ovvero diversi dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato e dal beneficiario del contratto di assicurazione , con ciò intendendo ricomprendere nel detto elenco degli attori , anche i soggetti che hanno subito un danno , per estendere alle parti più deboli una maggiore tutela.
Ciò anche tenendo conto della Direttiva del Parlamento Europeo 2005/14/CE ( Direttiva RC Auto) , che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE , ha inserito all’art. 5 il seguente Considerando 16 bis , il quale testualmente recita : “ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 paragrafo 2 , e dell’art. 9 paragrafo 1 , lett.b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio , del 22/12/2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa ( parte lesa ovviamente )è domiciliata” .
In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, si può ritenere che il cittadino italiano che abbia subito un sinistro in uno stato membro , diverso da quello della propria residenza , possa convenire in giudizio l’assicuratore straniero , innanzi al giudice italiano, ferma restando l’applicazione della legge dello stato dove si è verificato il sinistro.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Proc. N°3218/2010
Il G.d.P. vagliata la sollevata eccezione del difetto di giurisdizione dell’adito giudice , esaminata la complessa ed articolata normativa nazionale e comunitaria in materia di risarcimento per danni a persone , derivanti da sinistri verificatisi in uno stato membro diverso da quello di residenza del danneggiato , osserva quanto segue .
Il cittadino italiano , vittima di un sinistro, derivante dalla circolazione dei veicoli, che si sia verificato in uno stato estero , può domandare non solo il risarcimento ( fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri , designato in Italia dall’assicuratore straniero del responsabile ( art. 153 comma 1 C.d.A. ) ,bensì ha anche la facoltà di convenire in giudizio ,con l’azione diretta , sempre in Italia , l’ assicuratore della r.c.a. del responsabile del sinistro ( straniero) . E’ ovvio che l’eventuale azione ordinaria nei soli confronti dello straniero responsabile , che non risiede, né domicilia in Italia , sfugge alla giurisdizione del giudice italiano( art. 3 L.218/95) , mentre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore straniero garante per la rca quest’ultimo, è ammissibile e proponibile innanzi al giudice italiano , seppure soggetta alla legge straniera ( art. 18 Regolamento CE 864/2007; art. 62 L.218/1995) .
Segnatamente , occorre prendere le mosse ,dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2007 , C.463-06 , la quale ha operato un’interpretazione autentica , del rinvio contenuto nell’art. 11 n°2 del Regolamento CE del Consiglio 22/12/2000 n° 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( art. 11 comma 2 : le disposizioni di cui agli articoli 8,9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore , sempre che tale azione sia possibile ) , all’art. 9, n° 1 lett.b) del regolamento medesimo (l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto in un altro stato membro , davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore , qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato o da un beneficiario ). La Corte di ********* ha dunque interpretato tale rinvio in maniera tale , da affermare che in materia di responsabilità civile , derivante da sinistro stradale verificatosi in uno stato estero , la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l’assicuratore straniero, dinanzi al giudice del luogo dello stato membro in cui essa ( persona lesa ) è domiciliata , e ciò qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro. Secondo l’interpretazione operata , il detto rinvio non può essere inteso in senso restrittivo e letterale, bensì nel senso di ampliare la categoria dei soggetti che possano beneficiare dell’applicabilità dell’art. 9 n° 1 lett.b) diversi da quelli elencati, ovvero diversi dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato e dal beneficiario del contratto di assicurazione , con ciò intendendo ricomprendere nel detto elenco degli attori , anche i soggetti che hanno subito un danno , per estendere alle parti più deboli una maggiore tutela.
Milita in tal senso , a consolidamento del ragionamento seguito , la Direttiva del Parlamento Europeo 2005/14/CE ( Direttiva RC Auto) , che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE , ha inserito all’art. 5 il seguente Considerando 16 bis , il quale testualmente recita : ai sensi del combinato disposto del’art. 11 paragrafo 2 , e dell’art. 9 paragrafo 1 , lett.b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio , del 22/12/2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa ( parte lesa ovviamente )è domiciliata . Il sistema introdotto poi dalla IV Direttiva e come successivamente modificata , recepito con il d.lg. 30/6/2003 n° 190, è stato poi successivamente trasfuso negli artt.da 151 a 155 del nostro C.d.A. D.Lgvo 209/2005 . Tale sistema organico di leggi e Direttive Comunitarie , consente di ritenere sine dubio, stante la pacifica ed acclarata possibilità di azione diretta contro l’assicuratore ( art. 151 comma 5 D.L.vo 209/2005 ) , prevista comunque dalla nostra Legge nazionale già fin dalla L. 990/69 , di ritenere che il cittadino italiano che abbia subito un sinistro in uno stato membro , diverso da quello della propria residenza , possa convenire in giudizio l’assicuratore straniero , innanzi al giudice italiano, ferma restando l’applicazione della legge dello stato dove si è verificato il sinistro .Pertanto considerato che il sinistro che ha visto coinvolto il cittadino italiano si è verificato in un paese membro aderente al sistema carta verde , sulla presunta responsabilità di un cittadino straniero con veicolo targa UE ed assicurato regolarmente , e che l’assicuratore è domiciliato nel territorio di uno stato membro, ritenuto quanto motivato, va desunta la sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice , ferma restando ovviamente l’applicabilità della legge dello stato membro ove si è verificato il sinistro .
P.Q.M.
Ritenuta affermarsi la giurisdizione di questo giudice , si rimette la causa sul ruolo , rinviando all’udienza del 23/7/2012 per l’articolazione e l’ammissione dei mezzi istruttori . Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite .
Salerno li 29/3/2012
Il G.d.P.
Avv. **************
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