Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la controversia per il risarcimento danni in tema di RCA proposta da un cittadino italiano nei confronti dell’assicuratore del responsabile anche per un incidente verificatosi in uno Stato membro della

Vingiani Luigi 19/04/12
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E’ quanto affermato dal Giudice di pace di Salerno dott.ssa ***************  in una recentissima articolata  ordinanza riportata in calce.

Il caso in esame era relativo al sinistro tra i veicoli di un cittadino italiano e di un cittadino straniero, verificatosi all’estero. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, ma con l’ordinanza citata  il Giudice affermando la propria giurisdizione ha sancito che il cittadino italiano ,  vittima di un sinistro,  derivante dalla circolazione dei veicoli, che si sia verificato in uno stato estero  , può domandare non solo il risarcimento ( fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri , designato in Italia  dall’assicuratore straniero del responsabile ( art. 153 comma 1 C.d.A. ) ,bensì ha anche la facoltà di convenire  in giudizio ,con l’azione diretta ,  sempre in Italia , l’ assicuratore della r.c.a. del  responsabile del sinistro ( straniero) .

Il giudicante perviene a tale conclusione , occorre prendendo le mosse ,dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2007 , C.463-06  , la quale ha operato un’interpretazione autentica , del rinvio contenuto nell’art. 11 n°2 del Regolamento CE  del Consiglio 22/12/2000 n° 44/2001,  concernente  la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( art. 11 comma 2 : le disposizioni di cui agli articoli 8,9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore , sempre che tale azione sia possibile ) , all’art. 9, n° 1 lett.b) del regolamento medesimo (l’assicuratore domiciliato nel territorio di  uno stato membro può essere convenuto in un altro stato membro , davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore , qualora l’azione sia proposta  dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato o da un beneficiario ). La Corte di ********* ha dunque interpretato tale rinvio in maniera tale , da affermare che in materia di responsabilità civile , derivante da sinistro stradale verificatosi in uno stato estero , la  persona lesa  può proporre azione giudiziale  diretta contro l’assicuratore straniero,   dinanzi al giudice del luogo dello stato  membro  in cui essa ( persona lesa ) è domiciliata , e ciò qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro.

In particolare, ha precisato la giudicante,il detto rinvio non può essere inteso in senso restrittivo e letterale, bensì nel senso di ampliare la categoria dei soggetti che possano beneficiare dell’applicabilità dell’art. 9 n° 1 lett.b)  diversi da quelli elencati, ovvero diversi dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato e dal beneficiario del contratto di assicurazione , con ciò intendendo ricomprendere  nel detto elenco degli attori , anche i soggetti che hanno subito un danno , per estendere alle parti più deboli una maggiore tutela.

Ciò anche tenendo conto della Direttiva del Parlamento Europeo   2005/14/CE ( Direttiva RC Auto) , che  a modifica della IV  Direttiva 2000/26CE , ha inserito all’art. 5 il seguente Considerando 16 bis , il quale  testualmente recita : “ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 paragrafo 2 , e dell’art. 9 paragrafo 1 , lett.b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio , del 22/12/2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa ( parte lesa ovviamente )è domiciliata” .

In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, si può ritenere che il cittadino italiano che abbia subito un sinistro in uno stato membro , diverso da quello della propria residenza , possa convenire in giudizio l’assicuratore straniero , innanzi al giudice italiano, ferma restando l’applicazione della legge dello stato dove si è verificato il sinistro.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Proc. N°3218/2010

Il G.d.P. vagliata la sollevata eccezione del difetto di giurisdizione dell’adito giudice , esaminata la complessa ed articolata normativa nazionale e comunitaria in materia di risarcimento per danni a persone , derivanti da sinistri verificatisi in uno stato membro diverso da quello di residenza del danneggiato , osserva quanto segue .

Il cittadino italiano , vittima di un sinistro, derivante dalla circolazione dei veicoli, che si sia verificato in uno stato estero , può domandare non solo il risarcimento ( fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri , designato in Italia dall’assicuratore straniero del responsabile ( art. 153 comma 1 C.d.A. ) ,bensì ha anche la facoltà di convenire in giudizio ,con l’azione diretta , sempre in Italia , l’ assicuratore della r.c.a. del responsabile del sinistro ( straniero) . E’ ovvio che l’eventuale azione ordinaria nei soli confronti dello straniero responsabile , che non risiede, né domicilia in Italia , sfugge alla giurisdizione del giudice italiano( art. 3 L.218/95) , mentre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore straniero garante per la rca quest’ultimo, è ammissibile e proponibile innanzi al giudice italiano , seppure soggetta alla legge straniera ( art. 18 Regolamento CE 864/2007; art. 62 L.218/1995) .

Segnatamente , occorre prendere le mosse ,dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2007 , C.463-06 , la quale ha operato un’interpretazione autentica , del rinvio contenuto nell’art. 11 n°2 del Regolamento CE del Consiglio 22/12/2000 n° 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( art. 11 comma 2 : le disposizioni di cui agli articoli 8,9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore , sempre che tale azione sia possibile ) , all’art. 9, n° 1 lett.b) del regolamento medesimo (l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto in un altro stato membro , davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore , qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato o da un beneficiario ). La Corte di ********* ha dunque interpretato tale rinvio in maniera tale , da affermare che in materia di responsabilità civile , derivante da sinistro stradale verificatosi in uno stato estero , la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l’assicuratore straniero, dinanzi al giudice del luogo dello stato membro in cui essa ( persona lesa ) è domiciliata , e ciò qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro. Secondo l’interpretazione operata , il detto rinvio non può essere inteso in senso restrittivo e letterale, bensì nel senso di ampliare la categoria dei soggetti che possano beneficiare dell’applicabilità dell’art. 9 n° 1 lett.b) diversi da quelli elencati, ovvero diversi dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato e dal beneficiario del contratto di assicurazione , con ciò intendendo ricomprendere nel detto elenco degli attori , anche i soggetti che hanno subito un danno , per estendere alle parti più deboli una maggiore tutela.

Milita in tal senso , a consolidamento del ragionamento seguito , la Direttiva del Parlamento Europeo 2005/14/CE ( Direttiva RC Auto) , che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE , ha inserito all’art. 5 il seguente Considerando 16 bis , il quale testualmente recita : ai sensi del combinato disposto del’art. 11 paragrafo 2 , e dell’art. 9 paragrafo 1 , lett.b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio , del 22/12/2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa ( parte lesa ovviamente )è domiciliata . Il sistema introdotto poi dalla IV Direttiva e come successivamente modificata , recepito con il d.lg. 30/6/2003 n° 190, è stato poi successivamente trasfuso negli artt.da 151 a 155 del nostro C.d.A. D.Lgvo 209/2005 . Tale sistema organico di leggi e Direttive Comunitarie , consente di ritenere sine dubio, stante la pacifica ed acclarata possibilità di azione diretta contro l’assicuratore ( art. 151 comma 5 D.L.vo 209/2005 ) , prevista comunque dalla nostra Legge nazionale già fin dalla L. 990/69 , di ritenere che il cittadino italiano che abbia subito un sinistro in uno stato membro , diverso da quello della propria residenza , possa convenire in giudizio l’assicuratore straniero , innanzi al giudice italiano, ferma restando l’applicazione della legge dello stato dove si è verificato il sinistro .Pertanto considerato che il sinistro che ha visto coinvolto il cittadino italiano si è verificato in un paese membro aderente al sistema carta verde , sulla presunta responsabilità di un cittadino straniero con veicolo targa UE ed assicurato regolarmente , e che l’assicuratore è domiciliato nel territorio di uno stato membro, ritenuto quanto motivato, va desunta la sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice , ferma restando ovviamente l’applicabilità della legge dello stato membro ove si è verificato il sinistro .

P.Q.M.

Ritenuta affermarsi la giurisdizione di questo giudice , si rimette la causa sul ruolo , rinviando all’udienza del 23/7/2012 per l’articolazione e l’ammissione dei mezzi istruttori . Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite .

Salerno li 29/3/2012

Il G.d.P.

Avv. **************

Vingiani Luigi

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