La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 49315 del 12 dicembre 2023), in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
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Indice
1. I fatti
La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 572, 81, comma 2, 582 e 585 cod. pen. in seguito ad un’udienza camerale (appello cartolare).
Il ricorso in oggetto era supportato da un unico motivo riguardante la mancanza della motivazione sul primo motivo di appello relativo alla mancanza dell’elemento psicologico del reato di maltrattamenti. Ciò in ragione della carenza di un disegno criminoso unitario e programmatico diretto ad infliggere sofferenze alla persona offesa.
Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente esaminato il motivo di appello suindicato alla luce delle risultanze dibattimentali e in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo nel reato di maltrattamenti.
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2. Appello cartolare e termini di impugnazione: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, prima ancora di entrare nel merito del ricorso, si sofferma sulla tempestività dello stesso, in considerazione del suo carattere assorbente rispetto alle questioni ivi dedotte.
Infatti, la Suprema Corte osserva che l’udienza di appello è stata celebrata in forma “non partecipata” e redatta con motivazione contestuale e che, quindi, il termine per l’impugnazione era quello di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Trattandosi, tuttavia, di una sentenza emessa successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022 (Riforma Cartabia), occorre chiarire se sia o meno applicabile l’aumento di 15 giorni previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. “per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza“.
Infatti, la Riforma ha introdotto all’art. 598-ter cod. proc. pen. una peculiare disciplina in cui le disposizioni generali in tema di assenza, contenute all’art. 420-bis cod. proc. pen., vengono ad integrarsi con le diverse forme di trattazione del giudizio di appello, ovvero in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (art. 599) in pubblica udienza (art. 602) o in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (art. 598-bis).
Ebbene, la Corte osserva che, per quanto riguarda l’imputato appellante, l’art. 598-ter, comma 1, prevede che qualora egli non sia presente all’udienza di cui agli artt. 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all’art. 420-bis. In tali casi, è necessario che all’atto di impugnazione sia allegato, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Questo per correlare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’imputato giudicato in assenza all’effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico.
La Suprema Corte prende in esame altri casi di trattazione del giudizio di appello, come la forma non partecipata ex art. 598-ter, comma 4 che disciplina esclusivamente l’assenza dell’imputato non appellante prevedendo che la Corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., disponga la sospensione del processo e nuove ricerche.
Tali disposizioni non fanno riferimento, invece, all’imputato appellante.
Ad avviso della Corte, tale silenzio normativo non è il frutto di alcuna dimenticanza da parte del legislatore ma, piuttosto, “pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell’impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello“.
Infatti, va considerato, da un lato, che “affinché l’impugnazione sia ammissibile, ove l’imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che a questa sia allegato il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall’altro, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi del primo comma dell’art. 598-bis e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all’udienza, all’imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza“.
3. Le conclusioni della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, “nel caso il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per Cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.“.
La Corte sottolinea che tale soluzione appare coerente con la direttiva UE 2016/343 che, all’art. 8, nel dettare le regole minime che consentono la celebrazione del processo in assenza negli Stati membri lascia, comunque, impregiudicata la possibilità di una disciplina nazionale che preveda che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, a condizione, però, che ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.
Va considerato, nel caso di specie, che l’imputato è stato presente nel corso del processo di primo grado e, una volta proposto l’appello avverso la sentenza di condanna, non ha avanzato istanza di partecipazione all’udienza camerale, cosicché la sentenza impugnata è stata emessa con motivazione contestuale all’esito dell’udienza camerale non partecipata. Il ricorso per Cassazione, tuttavia, è stato proposto entro i successivi quindici giorni, quando ormai il termine era scaduto.
Pertanto la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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