Appello cautelare: annullamento per mancanza di motivazione ordinanza?

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In tema di appello cautelare, il Tribunale del riesame può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento? Volume consigliato: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n.16376 del 20-03-2024

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Indice

1. La questione: mancanza motivazione ordinanza in appello cautelare


Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma rigettava un appello, confermando un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari e, dunque, la legittimità dell’applicazione allo stesso della custodia cautelare in carcere in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall’agevolazione mafiosa.
Ciò posto, avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge rispettivamente in relazione all’art. 273 c.p.p. (primo motivo) e all’art. 274 c.p.p. (secondo motivo). Volume consigliato: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

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Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso suesposto, per quello che rileva in questa sede, osservava in via preliminare che, in tema di appello cautelare, il Tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022; Sez. 1, n. 1137 del 17/3/1993), tenuto conto altresì del fatto che tale conclusione: «è insita nella natura stessa dell’appello e non implica affatto l’estensione della previsione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., norma non richiamata nel rinvio contenuto all’art. 310, comma 1, cod. proc. pen. Deve ritenersi pienamente applicabile all’appello cautelare il consolidato principio, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, cit; Sez.6, n.58094 del 30/11/2017; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008).
Pertanto, alla stregua di ciò, la Corte di legittimità postulava, con riguardo all’appello cautelare, che il principio devolutivo che lo informa ed il mancato richiamo nel corpo dell’art. 310, di quanto previsto dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consentono di ritenere che il Tribunale per il riesame possa integrare la motivazione anche quando la stessa sia del tutto mancante.

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        3. Conclusioni


        La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito se, in tema di appello cautelare, il Tribunale del riesame può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento.
        Difatti, nella pronuncia qui in esame, la Corte di Cassazione fornisce una risposta negativa al suddetto quesito affermando, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di appello cautelare, il Tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante.
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        E’ dunque sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, contestare il mancato annullamento in una ipotesi di questo genere specialmente laddove il giudice della cautela abbia integrato la motivazione, per l’appunto in sede di appello cautelare, qualora questa sia stata mancante nell’ordinanza genetica.
        Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

        Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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