Quando è competente il giudice di appello a provvedere “in executivis” nei procedimenti con pluralità di imputati? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: competenza del giudice in executivis
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta presentata ex art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse nei confronti dell’istante.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari, articolando un unico motivo con cui si denunciava la violazione dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.[1]. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nei procedimenti con pluralità di imputati, per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è competente il giudice di appello a provvedere “in executivis” nei procedimenti con pluralità di imputati.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nei procedimenti con pluralità di imputati, per il principio di unitarietà dell’esecuzione, il giudice di appello è competente a provvedere “in executivis” non solo per gli imputati la cui sentenza di primo grado è stata riformata, ma anche per quelli che non hanno impugnato la sentenza o per cui essa è stata confermata.
Ove si verifichi una di queste situazioni, è dunque la Corte di Appello il giudice competente a decidere in sede di esecuzione penale, laddove un procedimento riguardi una pluralità di imputati.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello”.
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