Appello in materia di delinquenza abituale (Tribunale di Sorveglianza Firenze ordinanza 7 aprile 2005)

sentenza 05/05/05

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D?APPELLO

 

Ordinanza in procedimento di sorveglianza

Ord. n…………

R.G. n…………

 

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Sigg.:

 

1) dott. P. Boni2) dott. M. Signorini3) dott. C. Pomaranzi4) dott. I. Sforzia scioglimento della riserva espressa nell?udienza del 7.04.2005

visti ed esaminati gli atti relativi all?appello proposto da **** ****, nato a Quistello (MN) il 23.04.1962, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Pisa, avverso il provvedimento in data 25.01.2005 del Magistrato di Sorveglianza di Pisa con il quale veniva dichiarata la delinquenza abituale del predetto ed applicata la misura di sicurezza dell?assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo di anni due;

verificata la regolarit? delle comunicazioni e notificazioni di rito e ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio dell?udienza per legittimo impedimento del difensore avanzata dall?Avv. Francesco Persiani, impegnato in pari data presso il Tribunale di Sorveglianza di Genova, atteso che l?impedimento non ? documentato e che, per costante orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di sorveglianza non costituisce motivo di rinvio la circostanza che il difensore di fiducia sia impegnato nella data dell?udienza anche presso altra autorit? giudiziaria, e ci? in quanto la partecipazione necessaria del difensore in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata da un difensore di ufficio (vedi Cassazione, Sezioni Unite, n. 7551 dell?8.04.1998, Cerroni, rv. 210795, con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell?art. 127 c.p.p., e Cass., Sez. I, n. 3529 del 12.05.2000, Coppola, rv. 216254, Cass., Sez. I, n. 2405 del 31.03.2000, Detto, rv. 216036, e Cass., Sez. I, del 12.11.2003, Spina, con riferimento specifico al procedimento di sorveglianza);

 

OSSERVA

 

**** **** ha impugnato dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell?art. 680 comma 1 c.p.p., il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa in data 25.01.2005, con il quale il predetto veniva dichiarato delinquente abituale e socialmente pericoloso e, per l?effetto, veniva applicata nei confronti dello stesso la misura di sicurezza dell?assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni due.

Il procedimento volto alla dichiarazione di delinquenza abituale ? stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona a norma dell?art. 679 c.p.p., in seguito alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona in data 19.11.2003, definitiva l?8.12.2003, recante applicazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione (per i reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale) nei confronti dell?odierno appellante, recidivo e nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale ai sensi dell?art. 103 c.p.

Nel provvedimento impugnato si osserva, innanzitutto, che, sotto il profilo formale, il **** ? certamente nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale in quanto, all?epoca della condanna attualmente in esecuzione, riportata con la sentenza sopra citata, era gi? stato condannato per ben otto furti o tentati furti aggravati in concorso, commessi in un periodo che va dal 1982 sino al 2001. Sotto il profilo sostanziale, il primo giudice osserva che esistono vari elementi per ritenere che il soggetto fosse e sia tuttora persona dedita al delitto, da cui trarre i mezzi necessari per la propria sussistenza; a tal riguardo ritiene il Magistrato di Sorveglianza che assumano rilievo la sistematicit? e le modalit? con cui i furti sono stati consumati nell?arco di tempo sopra evidenziato, le informazioni degli organi di polizia sulla condotta di vita dell?interessato, persona dedita alla commissione di reati contro il patrimonio quale fonte principale del proprio sostentamento, e solita frequentare altri pregiudicati, soprattutto di estrazione nomade, l?esistenza di ulteriori carichi pendenti in ordine a delitti di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli del 23.03.2002 e del 26.01.2003, l?assenza di qualunque attivit? lavorativa stabile. Ne consegue, sempre secondo il primo giudice, che deve ritenersi tuttora persistente la pericolosit? sociale del soggetto, con conseguente necessit? di applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza prevista dalla legge e cio? l?assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni due, periodo minimo stabilito per i delinquenti abituali dall?art. 217 c.p.

Nell?atto di appello si eccepisce, innanzitutto, la nullit? dell?ordinanza impugnata per mancanza dei presupposti formali: il decreto di citazione con il quale il **** ? stato invitato a comparire per il procedimento in questione, instaurato dinanzi all?Ufficio di Sorveglianza di Pisa, fa menzione dell?art. 102 c.p., che disciplina la fattispecie dell?abitualit? presunta dalla legge, mentre l?ordinanza conclusiva del procedimento, nel definirne l?oggetto, fa riferimento all?art. 103 c.p., che disciplina la fattispecie dell?abitualit? ritenuta dal giudice e che ha diversi presupposti formali; ne deriverebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e la conseguente nullit? dell?intero procedimento e, ovviamente, del provvedimento impugnato. Sotto il profilo del merito, si censura il provvedimento ?de quo? per erronea valutazione degli episodi criminosi che sarebbero concentrati in periodi limitati di tempo (fine degli anni ?80 e primi anni 2000), intervallati da un lungo periodo di condotta regolare, con esclusione, quindi, della possibilit? di ritenere che vi sia un sistema di vita improntato al delitto.

L?appello, ad avviso del collegio, non ? meritevole di accoglimento.

Per quanto concerne il primo motivo di appello ? ossia la pretesa nullit? dell?ordinanza impugnata per nullit? del decreto di citazione ? occorre in particolare rilevare che, nel sistema attuale, risultante a seguito della legge n. 663/1986, la differenza tra le due fattispecie disciplinate dagli artt. 102 e 103 c.p. ? abitualit? presunta dalla legge e abitualit? ritenuta dal giudice ? ? venuta, sotto il profilo sostanziale, ad annullarsi in quanto la dichiarazione di abitualit? a delinquere presuppone sempre ? e quindi anche nell?ipotesi prevista dall?art. 102 c.p. ? la pericolosit? sociale in concreto accertata (vedi sentenza Corte costituzionale n. 443/1988, camera di consiglio del 25.11.1987, decisione del 25.03.1988). E? ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che, anche quando l?abitualit? nel reato ? presunta dalla legge, non ? consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un?attuale concreta pericolosit? sociale (vedi Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 1989, c.c. 12 dicembre 1988, n. 2851, Nicol?); ne consegue che, ove difetti il requisito dell?attuale pericolosit? sociale del reo, la dichiarazione di delinquenza qualificata non ? consentita, pur in presenza dei presupposti previsti dall?art. 102 c.p. (vedi Cass. pen., sez, I, 3 novembre 1988, c.c. 17 ottobre 1988, n. 2231, Lago), ovvero, in caso di avvenuta pronuncia della stessa in sede di giudizio di cognizione (per la presenza, in quel momento e in quella fase, dei relativi presupposti formali e sostanziali), pu? essere successivamente revocata dal Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell?art. 69 c. 4 ord. pen., ove non persista la pericolosit? sociale del condannato (vedi Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1988, c.c. 21 novembre 1988, n. 2641, Manzo).

Vero ? che, nel caso di specie, il decreto di citazione a comparire notificato al **** nel procedimento in questione cita gli artt. 102, 205, 216 n. 1 e 217 c.p., mentre nell?ordinanza conclusiva del procedimento, come gi? detto, si fa espresso riferimento all?art. 103 c.p.. Tuttavia, nel predetto decreto di citazione, si cita espressamente pure la richiesta del 26.05.2004 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di emissione di dichiarazione di delinquenza abituale e di applicazione di misura di sicurezza nei confronti dell?interessato ex art. 109 c.p., e si specifica che, nella fattispecie, occorre accertare se il soggetto sia persona socialmente pericolosa ed adottare i provvedimenti conseguenti. Dunque – per quanto sopra detto in ordine alla relazione esistente tra dichiarazione di delinquenza qualificata, indifferentemente inquadrabile nella fattispecie dell?art. 102 o in quella dell?art. 103 c.p., e pericolosit? sociale attuale del reo – si ritiene che le suddette indicazioni contenute nell?avviso di procedimento emesso dall?Ufficio di Sorveglianza di Pisa siano state sufficienti a delineare l?oggetto del procedimento ed a consentire all?interessato l?esercizio del proprio diritto di difesa in merito allo stesso.

Per quanto riguarda il secondo motivo di appello ? e cio? l?erronea valutazione degli episodi criminosi imputabili al **** -Dunque i delitti di cui si tratta sono stati consumati nel corso di un lungo periodo temporale a partire dal 1982. Tale circostanza, unitamente alle considerazioni svolte dal primo giudice sulle condizioni di vita del soggetto, privo di regolari mezzi di sostentamento e solito frequentare altri pregiudicati, inducono a ritenere ancora persistente, allo stato, la pericolosit? sociale del predetto, onde risulta correttamente formulata la dichiarazione di delinquenza qualificata ed altrettanto correttamente applicata la misura di sicurezza dell?assegnazione ad una casa di lavoro.

Occorre aggiungere, tuttavia, che il soggetto ? attualmente detenuto con fine pena fissata al 31.07.2007. Prima di rendere concretamente eseguibile la misura di sicurezza detentiva, si dovr? procedere ad un nuovo esame della pericolosit? sociale dell?interessato in prossimit? della scadenza della pena, ed il riesame dovr? tener conto anche, ovviamente, dei risultati conseguiti nel corso del trattamento penitenziario e degli esiti dell?osservazione svolta in istituto. Ove si accerti, in seguito a tale riesame, il venir meno o la riduzione significativa del grado di pericolosit? sociale del condannato, la stessa dichiarazione di delinquenza abituale e la misura di sicurezza dell?assegnazione ad una casa di lavoro, per quanto sopra esposto, dovranno essere revocate oppure, in caso di riduzione della pericolosit?, la misura di sicurezza detentiva potr? essere trasformata in quella non segregante della libert? vigilata per meglio adeguare la misura da applicare in concreto all?effettiva pericolosit? attuale del reo. 

visto l?art. 70 L. 26.07.1975, n. 354, modificata dalla L. 10.10.1986, n. 663, e gli artt. 666, 678 e 680 c.p.p.;

suRIGETTA

l?appello come sopra proposto da **** **** avverso il provvedimento n. 18/04 Reg. Proc. M.S. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa in data 25.01.2005.

 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

 

Firenze, l? 7.04.2005

 

ll presidente(P.Boni) Depositato in Cancelleria

Il Cancelliere

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento